CORTE DEI CONTI: LA GIURISDIZIONE CONTABILE E’ ESCLUSA PER LE SOCIETA’ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA CHE SVOLGONO ATTIVITA’ CHIARAMENTE IMPRENDITORIALE
Corte di Cassazione, Sezioni unite civili, sentenza 21 luglio 2015 n. 151999
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione tornano a pronunciarsi in materia di giurisdizione contabile.
La fattispecie inerisce all’ipotesi del risarcimento dei danni, che si sarebbero prodotti a carico di una società a partecipazione pubblica totalitaria, in conseguenza di comportamenti illeciti degli amministratori e/o dei dipendenti della medesima società.
Così consolidando un pacifico orientamento, da ultimo ribadito con l’ordinanza n. 10299 del 2013 citata in sentenza, le sezioni unite confermano il radicarsi della giurisdizione contabile al ricorrere di tre “..imprescindibili condizioni – l’essere la società a totale partecipazione pubblica, l’essere la sua destinazione statutaria volta ad operare in via esclusiva o prevalente in favore della P.A. partecipante; l’esistenza di un c.d. “controllo analogo” sulla gestione societaria rispetto a quello che la P.A. sarebbe legittimata ad esercitare su di una propria articolazione interna – ..”.
Risulta così escluso, una volta per tutte, che a radicare la giurisdizione contabile sia sufficiente il “criterio di collegamento”, consistente nella totale o maggioritaria partecipazione societaria dello Stato o dell’ente pubblico, dovendo ricorre altre condizioni quali, tra le altre, il prodursi di un danno diretto a carico dello Stato o dell’ente pubblico.