Costo della manodopera: il Consiglio di Stato ammette il soccorso istruttorio se la piattaforma telematica utilizzata dalla Stazione Appaltante non consente di indicare  separatamente i costi della manodopera e della sicurezza 

Costo della manodopera: il Consiglio di Stato ammette il soccorso istruttorio se la piattaforma telematica utilizzata dalla Stazione Appaltante non consente di indicare  separatamente i costi della manodopera e della sicurezza 

A cura di Avv. Daniele Bracci, Avv. Gianluca Podda

Nuova importante pronuncia giurisdizionale del Consiglio di Stato in materia di mancata indicazione dei costi della manodopera per assenza, nella piattaforma telematica utilizzata dalla Stazione Appaltante, di uno specifico riquadro nel quale indicarli separatamente.

Il Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza n. 10633 del 7.12.2023, in un giudizio patrocinato dallo Studio Legale Piselli & Partners, ha pronunciato un’importante sentenza sull’annosa questione dei costi della manodopera e della sicurezza, da indicare separatamente rispetto al ribasso complessivamente offerto.

Nella vicenda esaminata, un operatore economico era stato escluso dalla procedura gestita su piattaforma telematica per mancata indicazione separata dei suddetti costi, in un contesto in cui la piattaforma stessa non consentiva di inserire altri importi o inserire altre voci oltre allo “sconto unico percentuale”. In particolare, il modulo dell’offerta economica veniva generato automaticamente dalla piattaforma all’esito della compilazione di un unico campo compilabile e, successivamente, doveva essere sottoscritto digitalmente per poi essere caricato nuovamente nella piattaforma medesima. 

Nel caso di specie, il Consiglio di Stato, ha accolto l’appello presentato dall’operatore economico e, riformando la pronuncia di primo grado, ha ritenuto che tali modalità di svolgimento della procedura non consentissero concretamente di indicare i costi di sicurezza aziendale e della manodopera in sede di offerta e che tale disfunzionamento sia qualificabile come “difetto tecnico” presente nell’architettura della piattaforma telematica.

Inoltre, benché il sistema astrattamente permettesse di caricare un file differente da quello prodotto, lo stesso forniva un messaggio di “warning”, evidenziando l’irregolarità di tale modus operandi.

Una siffatta situazione, secondo quanto statuito dal Consiglio di Stato, deve necessariamente essere tutelata mediante l’attivazione di un soccorso istruttorio, essendo pienamente applicabili i princìpi espressi dalla Corte di giustizia e dall’Adunanza Plenaria, secondo cui “se le disposizioni della gara d’appalto non consentono agli offerenti di indicare i costi in questione nelle loro offerte economiche, i principi di trasparenza e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla possibilità di consentire agli offerenti di sanare la loro situazione e di ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa nazionale in materia entro un termine stabilito dall’amministrazione aggiudicatrice” (cfr. Corte di giustizia, Nona Sez., 2 maggio 2019, causa C-309/18).

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