DANNI A TERZI NELL’ESECUZIONE DELL’APPALTO DI OPERE PUBBLICHE: PROFILI DI RESPONSABILITA’ SECONDO LA CASSAZIONE
A cura degli Avv. Ugo Altomare e Carmela Benedetta Repaci
Con sentenza 17 marzo 2021 n. 7553 la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla responsabilità del committente e dell’appaltatore in caso di danni cagionati a terzi in esecuzione di un contratto d’appalto.
La pronuncia trae origine da un contenzioso azionato dai proprietari di un immobile, i quali convenivano in giudizio la committente pubblica e la ditta esecutrice dei lavori per vedersi riconosciuto il risarcimento dei danni subiti alla loro abitazione e ritenuti riconducibili all’esecuzione dell’appalto.
Il Tribunale riteneva responsabile la sola ditta appaltatrice mentre, in sede di gravame, il giudice d’appello statuiva la responsabilità solidale dell’appaltatrice e della committente, condannando entrambe al risarcimento per i danni subiti dall’immobile a seguito dello svolgimento dei lavori.
La pronuncia in commento conduce una disamina generale dei profili di responsabilità per danni cagionati a terzi nell’esecuzione del contratto di appalto, riaffermando la prevalenza dell’autonomia dell’appaltatore nell’esecuzione dell’opera quale criterio fondante la responsabilità verso i terzi e dal quale discende, in via generale, il principio della esclusione di responsabilità del committente per i danni cagionati ai terzi nell’espletamento dell’appalto a meno che non ricorra un fatto, causativo del danno, ascrivibile alla sua specifica condotta.
La Suprema Corte non ha mancato di osservare, nella questione in commento, la “congenita peculiarità, nel genus dell’appalto, dell’appalto di opere pubbliche”.
Pur evidenziando la natura privatistica del contratto di appalto e richiamando, quindi, un consolidato principio affermato dalla Suprema Corte in precedenti arresti giurisprudenziali in tema di contratti di appalto di opere pubbliche, gli Ermellini non hanno mancato di osservare che la peculiare qualificazione del Committente Pubblico, unitamente alla disciplina speciale del rapporto che ne consegue, costituisce, rispetto al contratto di appalto tra privati, circostanza che limita l’autonomia dell’appaltatore proprio per effetto della presenza del Committente pubblico che non svolge una mera attività di vigilanza bensì intensa e continua ingerenza nel corso dell’esecuzione dell’opera.
Tale ingerenza andrebbe, quindi, ad attenuare la caratteristica “autonomia” dell’appaltatore sulla quale tradizionalmente si basano gli addebiti di responsabilità mossi all’esecutore dell’opera, aprendo la strada ad una responsabilità del committente pubblico per danni cagionati a terzi nell’esecuzione dell’opera.
Ne consegue che, ove l’ingerenza della Committente Pubblica sia tale da vincolare l’attività dell’appaltatore tanto da neutralizzare completamente la sua libertà di decisione, escludendo ogni autonomia nell’esecuzione ed organizzazione dei lavori, la prima sarà unica responsabile per gli eventuali danni cagionati a terzi viceversa ove il fatto dannoso sia avvenuto in esecuzione del progetto o delle direttive della committente, vi sarà responsabilità concorrente e solidale.
Dunque, secondo i Giudici, se l’autonomia dell’appaltatore può essere più o meno limitata dalla ingerenza della committente, incidendo conseguentemente sui profili di responsabilità dello stesso, difficilmente sarà possibile elidere completamente la responsabilità della pubblica amministrazione per danni cagionati a terzi nell’esecuzione dell’opera pubblica.
Emergono, infatti, vari obblighi a carico della Committente Pubblica che non si esauriscono nelle direttive e nei controlli.
Insita nell’esecuzione dell’opera vi è altresì l’obbligazione di custodia, alla quale consegue un correlato profilo di responsabilità.
Secondo la Corte, “l’esecuzione di opere in relazione a un immobile di proprietà o in possesso o comunque oggetto di un potere di fatto del committente rientra nell’ambito della custodia dell’immobile coinvolto, in quanto l’esecuzione dei lavori non può non essere compiuta senza il consenso, espresso o tacito, del custode dell’immobile, così da far scendere in campo pure il paradigma dell’art. 2051 c.c..”.
Proprio con riferimento all’obbligo di custodia la Corte di Cassazione arriva ad affermare la responsabilità del Committente Pubblico, enunciando il seguente principio di diritto “nei confronti dei terzi danneggiati dall’esecuzione di opere, effettuate in forza di contratto di appalto, il committente è sempre gravato della responsabilità oggettiva di cui all’art. 2051 c.c., la quale non può venir meno per la consegna dell’immobile all’appaltatore ai fini dell’esecuzione delle opere stesse, bensì trova limite esclusivamente nel caso fortuito; il che naturalmente non esclude ulteriori responsabilità ex art. 2043 c.c. del committente e/o dell’appaltatore».”
Così facendo, i Giudici di legittimità si sono allontanati dai profili obbligatori puramente endocontrattuali, collegati al contratto di appalto pubblico e privato e oggetto dell’articolato dibattito giurisprudenziale pure richiamato.
Hanno invece valorizzato un profilo di responsabilità extracontrattuale, l’art. 2051 c.c., comunque applicabile alla fattispecie esaminata in quanto il rapporto con i terzi è, appunto, estraneo al contratto d’appalto.