DECRETO “CURA ITALIA” : LE MISURE DEL GOVERNO PER IL LAVORO NELLA PA

I PROVVEDIMENTI IN TEMA DI SMART WORKING, CONCORSI PUBBLICI E PERSONALE DI FORZE ARMATE, FORZE DI POLIZIA E VIGILI DEL FUOCO

L’art. 87 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, ha introdotto una serie di regole in tema di smart working nella P.A.

Fino al termine della situazione di emergenza determinata dall’epidemia di Coronavirus sul territorio nazionale, ovvero fino alla pubblicazione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che sancirà la cessazione del pericolo, la modalità ordinaria di svolgimento delle prestazioni lavorative all’interno della Pubblica Amministrazione sarà costituita dal lavoro agile.

Ciò significa, come spiegato dal primo comma dell’art. 87 in commento, che le amministrazioni interessate devono limitare la presenza del personale negli uffici, assicurando esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza.

Inoltre, il ricorso al lavoro agile viene consentito prescindendo dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi indicati dagli articoli 18-23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, che già aveva introdotto delle misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.

Tali disposizioni si applicano alle amministrazioni elencate dal secondo comma dell’art. 1 del D. Lgs. n. 165/01[1], e quindi a tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, alle aziende ed alle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, alle Regioni, alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane e ai loro consorzi ed associazioni, alle istituzioni universitarie, agli Istituti autonomi case popolari, alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed alle loro associazioni, a tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, alle amministrazioni, alle aziende ed agli enti del Servizio sanitario nazionale, all’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e alle Agenzie di cui al D. Lgs. n. 300/99.

È espressamente previsto che, nel rispetto della propria autonomia, si adeguino a tali regole anche gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, le autorità amministrative indipendenti, la CONSOB e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione.

Il Decreto n. 18/20 stabilisce che, laddove i necessari strumenti informatici non siano messi a disposizione dall’amministrazione, il dipendente possa utilizzare anche risorse proprie[2].

In tutti i casi in cui non sia possibile ricorrere al lavoro agile, le amministrazioni possono ricorrere, nel rispetto dei contratti collettivi, agli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, esperiti i quali, è possibile, previa motivazione, esentare il personale interessato.

Il periodo di esenzione equivale, per i lavoratori coinvolti, al servizio effettivamente prestato senza l’applicazione dei limiti previsti dal terzo comma dell’art. 37 del D.P.R. n. 3/1957 in tema di congedo straordinario e, tuttavia, senza diritto all’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista.

Il quinto comma dell’art. 87 del D.L. n. 18/20 ha disposto, altresì, la sospensione per 60 giorni di tutti i concorsi, ad eccezione di quelli in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente sulla base dei curricula dei candidati o in modalità telematica, nonché delle procedure nelle quali sia stata già ultimata la valutazione dei concorrenti o di quelle di conferimento di incarichi che si svolgano in via telematica.

Per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e dei Vigili del fuoco, è prevista la possibilità di una dispensa temporanea dalla presenza in servizio anche a soli fini precauzionali in relazione all’esposizione a rischio.

Pure in questo caso, con le limitazioni indicate per gli altri lavoratori esentati, il periodo di dispensa è equiparato, agli effetti economici e previdenziali, al servizio svolto.

Infine, il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco, assente dal servizio perché in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, è collocato d’ufficio in licenza straordinaria, in congedo straordinario o in malattia, e tale periodo è considerato quale servizio prestato a tutti gli effetti di legge.

[1] Contenente norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

[2] In questo caso, l’amministrazione non è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici utilizzati dal lavoratore (cfr. art. 18, comma 2, della legge n. 81/17).

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