CHIARIMENTI RECATI DAL DECRETO LEGGE 10 SETTEMBRE 2021, N.121, IN TEMA DI INCENTIVI, DI CUI ALL’ARTICOLO 113 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

L’approfondimento a cura dell’Avv. Stefano De Marinis

 

Rilevante per i dipendenti pubblici che fruiscono degli incentivi previsti, da ultimo, all’articolo 113 del Codice dei contratti (d.lgs. 50/2016), in primo luogo per i Responsabili del Procedimento di cui all’articolo 31 dello stesso codice, è quanto recentemente stabilito al comma 10 dell’articolo 5 del decreto legge n.121, datato 10 settembre 2021 (pubblicato in GU n. 217 in pari data), riguardante infrastrutture, trasporti, circolazione stradale ecc..

Vi si prevede, infatti, che l’apposito regolamento interno che ciascuna amministrazione deve adottare per l’erogazione di detti incentivi agli aventi diritto, si applica agli appalti di lavori, servizi e forniture le cui procedure di gara sono state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del Codice, anche se eseguiti prima dell’entrata in vigore del predetto regolamento, altresì precisando che i relativi oneri fanno carico agli stanziamenti già accantonati per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

Trattasi della certificazione per legge dell’obbligo di applicare a tutti i contratti banditi a far data dal 19 aprile 2016, le regole che disciplinano la ripartizione degli incentivi definite in base a quanto prescritto dall’articolo 113, ancorché queste siano state adottate in epoca, anche di molto, successiva, senza che tale circostanza possa comportare la perdita dei relativi diritti.
In sede di parere sui regolamenti all’uopo predisposti dal Ministero dei beni e delle attività culturali nonché da quello di Giustizia, infatti, il Consiglio di Stato aveva evidenziato l’esistenza di un vero e proprio vuoto normativo, costituito dal fatto che da un lato le regole disposte dalle amministrazioni in base alla normativa precedente dovevano, a seguito della sua entrata in vigore del nuovo codice, ritenersi abrogate; dall’altro che i nuovi regolamenti in rapporto ai tempi di adozione potevano compromettere in modo importante i diritti sul punto degli interessati.

La lettura data dal Consiglio di Stato aveva quindi generato la necessità di disciplinare il periodo transitorio, esigenza alla quale il decreto 121 ha in effetti provveduto, peraltro recando indicazioni unitarie anche in merito alle fonti per la copertura finanziaria degli oneri conseguenti, altresì confermando, a contrario, la sopravvivenza delle regolamentazioni precedenti per tutti i casi in cui si verta su contratti relativi a gare bandite prima dell’entrata in vigore del nuovo codice.

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