DECRETO SCIA 2: MODIFICHE SIGNIFICATIVE AL TESTO UNICO DELL’EDILIZIA
D.Lgs del 25 novembre 2016, n. 222, pubblicato in G.U. n. 277 del 26 novembre 2016
Il prossimo 11 dicembre entrerà in vigore il D.Lgs n. 222/2016, c.d. Decreto Scia, che modifica in modo significativo il DPR 6 giugno 2001, n. 380. Le Regioni si dovranno adeguare entro il 30 giugno 2017.
Di seguito si riportano alcune delle principali novità in materia edilizia:
- modifica della disciplina relativa allo sportello unico per l’edilizia, di cui all’art. 5 del DPR n. 380/2001 viene modificata;
- inserimento all’art. 6, comma 1 del DPR n. 380/2001 di nuove ipotesi di interventi eseguibili senza titolo abilitativo e, segnatamente: e-bis le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni; e-ter le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati; e-quater i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al DM per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; e-quinquies le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici;
- previsione all’art. 20 del DPR n. 380/2001 della futura emanazione di un decreto del Ministro della Salute, previa intesa in Conferenza unificata, per la definizione dei requisiti igienico-sanitari di – carattere prestazionale degli edifici;
- eliminazione dalla rubrica dell’art. 22 del DPR n. 380/2001 del riferimento alla d.i.a. attualmente presente. In particolare, il comma 1 della norma citata prevedrà che saranno realizzabili con s.c.i.a.: a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’art. 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio; b) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio; c) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli indicati nell’articolo 10, comma 1, lettera c); restano assoggettate a comunicazione di inizio lavori asseverata le modifiche della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio d’impresa;
- denominazione della rubrica dell’art. 23 del DPR n. 380/2001, come “Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività in alternativa al permesso di costruire”;
- eliminazione dagli artt. 26, 49, comma 2, 62, comma 1, e 82 del DPR n. 380/2001 del riferimento al “rilascio del certificato” di agibilità, menzionandosi solo la “segnalazione certificata”;
- introduzione all’art. 67 del DPR n. 380/2001, in materia di collaudo statico, di un nuovo comma 8-bis in base al quale “Per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori”;
- sostituzione del testo dell’art. 24 del DPR n. 380/2001, prevedendo l’introduzione della “segnalazione certificata di abilità” volta ad attestare “la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità”;
- inserimento dopo l’art. 6 del DPR n. 380/2001, dell’art. 6-bis recante “Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata” con cui si prevede che “Gli interventi non [soggetti ad attività edilizia libera, subordinati a permesso di costruire o subordinati a s.c.i.a.], sono realizzabili previa comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione competente, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonchè delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42”;
- abrogazione dell’art. 25 del DPR n. 380/2001, relativo al procedimento di rilascio del certificato di agibilità.