Impianti Fotovoltaici: I chiarimenti del TAR Sardegna sulle “aree idonee” all’installazione
I chiarimenti del TAR Sardegna sulle “aree idonee” all’installazione di un impianto fotovoltaico
Lo Studio Legale Piselli & Partners, con un team composto dal Founding Partner Pierluigi Piselli, e degli Avvocati Daniele Bracci e Gianluca Podda, ha rappresentato vittoriosamente dinanzi al TAR Sardegna un operatore economico, ottenendo, con sentenza n. 844/2023, l’annullamento di un provvedimento con cui un Comune aveva dichiarato l’irricevibilità di una Dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA) presentata ai sensi dell’art. 4, comma 2-bis, del D.lgs. 28/2011 (fattispecie introdotta nell’ordinamento con Legge n. 34/2022).
La pronuncia riveste particolare importanza, poiché ha approfondito per la prima volta in Italia, con un articolato impianto motivazionale, le numerose questioni giuridiche sottese alla vicenda, fornendo rilevantissimi chiarimenti in ordine al regime intertemporale ex art. 20, comma 8, del D.lgs. 199/2021, applicabile ai fini della determinazione delle “aree idonee” ad ospitare un impianto fotovoltaico.
Indice
La controversia riguardante le “aree idonee” all’installazione di un impianto fotovoltaico
Nello specifico, la Società ha presentato, ai sensi dell’art. 4, comma 2-bis, del D.lgs. n. 28/2011, una Dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA) in relazione al progetto per la “Costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 999 kWp e della relativa linea di connessione alla RTN”.
Il Comune ha dichiarato l’irricevibilità di tale DILA per il progetto relativo all’impianto fotovoltaico, sulla base dell’asserita esistenza di un vincolo paesaggistico e sul rilievo che, data l’ubicazione del terreno su cui doveva essere realizzato il progetto, sarebbe stato soggetto all’approvazione del Parco Geominerario.
La Società ha dunque impugnato il provvedimento di “irricevibilità della pratica”, ravvisando che il terreno oggetto della proposta di intervento ricade in “aree idonee” ai sensi dell’art. 20, comma 8, del D.lgs. 199/2021, e sarebbe dunque sottoposto ai regimi abilitativi previsti dal nuovo art. 4 del D.lgs. n. 28/2011, senza la necessità che autorità paesaggistiche o altri enti terzi si esprimano, essendo espressamente esclusa la rilevanza di vincoli di natura paesaggistica ai fini della qualificazione di un’area come “idonea” per l’istallazione di un impianto fotovoltaico.
Il quadro normativo e il regime transitorio
Il citato art. 4, comma 2-bis, del D.lgs. n. 28/2011, (introdotto dall’art. 12, comma 1-bis, della Legge 27 aprile 2022, n. 34) ha previsto che nelle aree idonee identificate ai sensi dell’articolo 20 del D.lgs. n. 199/2021 i regimi di autorizzazione per la costruzione e l’esercizio di impianti fotovoltaici di nuova costruzione e delle opere connesse sono i seguenti: “per impianti di potenza fino a 1 MW: si applica la dichiarazione di inizio lavori asseverata per tutte le opere da realizzare su aree nella disponibilità del proponente”.
Si tratta dell’attuazione di quanto disposto al 1° comma del medesimo art. 4, per il quale “Al fine di favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili e il conseguimento, nel rispetto del principio di leale collaborazione fra Stato e Regioni, degli obiettivi di cui all’articolo 3, la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sono disciplinati secondo speciali procedure amministrative semplificate, accelerate, proporzionate e adeguate, sulla base delle specifiche caratteristiche di ogni singola applicazione”.
L’idoneità all’installazione di un impianto fotovoltaico
L’obiettivo del Legislatore è chiaro: introdurre, a seconda delle dimensioni dell’impianto fotovoltaico, regimi abilitativi semplificati in materia di energie rinnovabili, sul presupposto – peraltro – che l’intervento ricada in aree considerate (direttamente) dalla legge come “idonee” alla realizzazione di tali impianti come l’impianto fotovoltaico in esame.
La verifica circa la richiesta “idoneità” (ex art. 20 del D.lgs. n. 199/2021) del terreno indicato dalla proponente e destinato ad ospitare l’impianto fotovoltaico – e quindi sulla applicabilità della richiamata disposizione – è rimessa dalla norma a criteri la cui individuazione, secondo il del 1° comma del menzionato art. 20, sono affidati a “uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro della cultura, e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (..).”
Tuttavia, nonostante il decorso del termine di 180 giorni indicato dal legislatore, i menzionati decreti attuativi non sono stati ancora adottati.
Le conclusioni del TAR Sardegna
Ad oggi, dunque, ha affermato il TAR, trova applicazione il regime transitorio dettato dal comma 8 dell’art. 20 citato, che ha previsto un regime intertemporale di aree considerate “idonee” ex lege.
In particolare, hanno precisato i Giudici Amministrativi, nell’attuale regime intertemporale, la fattispecie di cui all’art. 20, comma 8, lett. c-ter, (norma sulla base della quale è stata presentata la DILA dalla ricorrente) presuppone espressamente che ai fini della qualificazione di “area idonea” alla installazione di fonti rinnovabili aventi la potenza suindicata sia necessaria la “assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al Decreto legislativo 22.1.2004, n. 42” (ossia vincoli relativi a “beni culturali”, mentre la norma non menziona espressamente quelli di natura paesaggistica, a loro volta disciplinati dalla “Parte Terza” del D.Lgs. n. 42/04).
Sul punto il Tribunale ha inoltre espressamente sottolineato come “non ricorrono nella specie, le particolari evidenze di natura paesaggistica che, a prescindere dall’esistenza di vincoli formali, giustifichino la disapplicazione di un regime semplificatorio che a chiare lettere il legislatore ha voluto introdurre in materia di piccoli impianti di produzione di energia rinnovabili con la novella del 2022”.
Nella sentenza viene invero precisato che “la valenza paesaggistica dell’area, limitatamente agli impianti di piccole dimensioni come quello in esame, è tutelata dal coordinamento col 3° comma dell’art. 20 che afferma, con riferimento ai decreti attuativi ma con indicazione – come detto – riferibile anche al regime transitorio, la necessità di “tener conto” delle esigenze di tutela del paesaggio, senza dunque che si possa addivenire ad una preclusione del regime semplificatorio individuato per i piccoli impianti in assenza di una concreta evidenza paesaggistica da tutelare”.
In altri termini, nell’attuale fase emergenziale il bilanciamento complessivo degli interessi sottesi alla realizzazione degli impianti come l’impianto fotovoltaico in esame è stato operato direttamente dal legislatore, per dare assoluta preminenza alle ragioni di sviluppo di impianti di produzione di energia rinnovabili piuttosto che alle esigenze di tutelare l‘aspetto paesaggistico in aree – puntualmente identificate – già pregiudicate o comunque non di particolare pregio sotto tale punto di vista.
Per tali ragioni, il TAR Sardegna ha accolto il ricorso proposto e ha annullato l’impugnata dichiarazione di irricevibilità della DILA per il progetto relativo a tale impianto fotovoltaico.