FREEDOM OF INFORMATION ACT

Il Consiglio dei ministri ha approvato il Decreto Legislativo “Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge n. 190 del 2012 e del Decreto Legislativo n. 33 del 2013”: suddetto Decreto Legislativo è conosciuto come “Freedom of Information Act” (FOIA).

Il D. Lgs. FOIA attua la delega di cui all’art. 7, L. 124 del 2015, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche”, nei campi della pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Con il presente Decreto Legislativo è stata introdotta una nuova forma di appello civico ai dati e ai documenti pubblici, equivalente alla Freedom of International Act anglosassone.

Si tratta di un regime di accesso più ampio: oltre che dati, informazioni e documenti per i quali esistono specifici obblighi di pubblicazione, sono presenti anche dati e documenti per i quali non esiste l’obbligo di pubblicazione.

Questa nuova forma di accesso di distingue dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui gli artt. 22 e ss., L. 241/1990: sia da un punto di vista soggettivo (la richiesta di accesso non richiede alcuna qualificazione o motivazione: ossia il richiedente non deve dimostrare di essere titolare di un “interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è chiesto l’accesso”, così come stabilito per l’accesso ai sensi della Legge sul  Procedimento amministrativo), sia da un punto di vista oggettivo (i limiti applicabili alla nuova forma di accesso – art. 5-bis,  D. Lgs. 33/2013- sono più ampli e dettagliati rispetto a quelli previsti dall’art. 24, L. 241/1990, pur consentendo alle Amministrazione di impedire l’accesso nei casi in cui ciò possa compromettere alcuni rilevanti interessi pubblici generali).

Di particolare rilievo innovativo risulta l’art. 6, D. Lgs. FOIA (il quale sostituisce integralmente l’art. 5, D. Lgs. 33/2013 e inserisce gli artt. 5-bis e 5-ter e il Capo I-ter). Nello specifico, il comma 6 dell’art. 5, così modificato, recita: “Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati”.

Non è più ammesso il c.d. silenzio-rigetto: dunque, entro 30 giorni dalla data di protocollazione della istanza di accesso ai documenti amministrativi, l’Amministrazione deve necessariamente emanare un provvedimento di accoglimento o di rigetto adeguatamente motivato. Avverso il provvedimento di rigetto o di accoglimento solo parziale della propria richiesta, il cittadino può presentare una richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza obbligatoriamente individuato all’interno dell’ente pubblico (ai sensi della L. 190/2012). Il cittadino ha la possibilità di impugnare il provvedimento in modo totalmente gratuito all’interno della stessa Amministrazione, e di ottenere un riesame entro e non oltre 20 giorni. Se anche il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza non concede l’accesso, rimane sempre aperta la possibilità di esperire i rimedi giurisdizionali ordinari.

Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico, l’art. 5-bis enuclea un elenco abbastanza dettagliato di fattispecie (interessi pubblici generali, come la sicurezza della Nazione o le relazioni internazionali; ed interessi privati, come la protezione dei dati personali o la libertà e la segretezza della corrispondenza), rimettendo, inoltre, all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), d’intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza Unificata di cui all’art. 8 del D. Lgs. 281 del 1997, l’adozione delle linee guida per le indicazioni operative.

Con l’art. 3, D. Lgs. FOIA viene introdotto l’art. 2-bis al D. Lgs. 33/2013, il quale specifica l’ambito di applicazione della disciplina, andando a definire cosa si intenda con l’espressione “Pubbliche Amministrazioni”: rientrano nella suddetta definizione le Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, D. Lgs. 165/2001, nonché le autorità portuali e le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione. Inoltre, al comma 2 del suddetto articolo, si specifica, al punto a), che la disciplina prevista per le “Pubbliche Amministrazioni” si applica anche, in quanto compatibile, agli enti pubblici economici e agli ordini professionali; alla lettera b), alle società di controllo pubblico come definite dal D. Lgs. 124/2015; alla lettera c), alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario, per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio, da Pubbliche Amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo d’amministrazione o di indirizzo sia designata da Pubbliche Amministrazioni (c.d. società in house).

Il D. Lgs. FOIA interviene, inoltre, anche a modificare la L. 190/2012: sotto questo profilo, le novelle sono volte a precisare i contenuti e i procedimenti di adozione del Piano Nazionale Anticorruzione e dei Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione, nonché a ridefinire i ruoli, i poteri e le responsabilità dei soggetti interni che intervengono nei relativi processi. In particolare, l’art. 41 modifica l’art. 1, L. 190/2012, affidando all’ANAC il compito (prima di competenza del Dipartimento della funzione pubblica) di adottare il Piano Nazionale Anticorruzione. È inoltre precisata, al comma 6, la possibilità per i Comuni con popolazione inferiore 15.000 abitanti di aggregarsi e definire in comune il relativo Piano Triennale. Si interviene, inoltre, a disciplinare meglio le funzioni dei diversi soggetti chiamati a svolgere un ruolo di prevenzione della corruzione all’interno delle Amministrazioni Pubbliche: l’organo di indirizzo, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e l’organismo indipendente di valutazione. Nello specifico, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (individuato tra i dirigenti di ruolo in servizio dall’organo di indirizzo) deve segnare all’organo di indirizzo ed all’organismo indipendente di valutazione eventuali disfunzioni inerenti all’attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza indicando, altresì, i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato le misure individuate.

Torna su
Cerca