Giurisdizione in materia di CCT
Giurisdizione in materia di CCT: il differente regime riguardante le controversie sulla “mancata costituzione” e quelle relative all’impugnazione della revoca di un incarico di componente del CCT. L’ultima sentenza del TAR Calabria.
A cura di Avv. Daniele Bracci, Avv. Gianluca Podda
T.A.R. Calabria, sede di Catanzaro, sez. I, sentenza n. 1582 dell’11.11.2024
T.A.R. Sicilia, sede di Catania, sez. I, sentenza n. 1638 del 20.06.2022
Con una recente sentenza, il TAR Calabria, sede di Catanzaro, ha affermato un importante principio in ordine alla giurisdizione sulle controversie relative all’impugnazione della revoca dell’incarico di componente del Collegio Consultivo Tecnico.
La controversia trae origine dalla decisione di una stazione appaltante di revocare l’incarico a due membri del CCT (Collegio Consultivo Tecnico.), da essa nominati previo sorteggio da un elenco pubblico.
Partendo dal rilievo per cui la controversia si riferiva ad atti afferenti alla fase privatistica dell’appalto, il TAR ha chiarito che:
- la nomina dei membri del CCT e la loro eventuale revoca rientrano nell’ambito di un rapporto privatistico di mandato fiduciario, regolato dagli articoli 1703 e seguenti del Codice Civile;
- in tali circostanze, la stazione appaltante agisce non come soggetto pubblico esercitante un potere autoritativo, ma come parte di un contratto, in posizione paritaria rispetto all’appaltatore privato;
- la revoca, in particolare, si configura come esercizio di un diritto privatistico e non come espressione di un potere pubblico, sottraendo così la controversia alla giurisdizione amministrativa.
Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ha dichiarato l’inammissibilità della domanda di annullamento per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, spettando la cognizione della controversia al giudice ordinario.
Interessante segnalare che il TAR Calabria ha espressamente escluso la pertinenza della sentenza n. 1638/2022 del TAR Sicilia – Catania, richiamata dai ricorrenti. Infatti, in quello specifico caso, la controversia riguardava la contestata illegittimità del rifiuto, opposto dalla stazione appaltante, di costituire il CCT (Collegio Consultivo Tecnico), in un caso in cui la costituzione era obbligatoria.
In tale ipotesi, il TAR Catania ha affermato che “un organo la cui costituzione, ancorché successiva al contratto, non costituisce una libera scelta dell’operatore economico (espressione di autonomia contrattuale) al fine di risolvere questioni che potrebbero sorgere nel corso dell’esecuzione dei lavori, ma si pone quale espressione di un potere autoritativo vincolato (essendo la relativa costituzione obbligatoria) con il fine di soddisfare un interesse pubblico (la rapida risoluzione delle controversie in fase esecutiva al fine del dare un’accelerazione agli investimenti e alla realizzazione e completamento delle infrastrutture) […]. Nel caso in esame è proprio l’interesse pubblico reso esplicito dalla norma in esame – che prevede peraltro una vera e propria disciplina di carattere pubblicistico – che indica l’esistenza di un potere autoritativo (vincolato) della pubblica amministrazione, rivelando quindi la giurisdizione amministrativa.”
Il discrimine in punto di giurisdizione, dunque, attiene alla spendita di potere pubblico:
- nel primo caso, afferente ad una ipotesi di mancata costituzione obbligatoria del CCT, la stazione appaltante spende un potere autoritativo e, pertanto, la giurisdizione è devoluta al giudice amministrativo;
- nel secondo caso, invece, la controversia inerisce a questioni sorte successivamente alla stipulazione del contratto e, dunque, in una fase connotata dalla natura privatistica delle posizioni delle parti.
Il TAR Calabrese ha dunque concluso che la controversia avente ad oggetto la revoca di una nomina fiduciaria, già avvenuta nell’ambito di un rapporto paritetico debba essere devoluta al giudice ordinario.