GIURISDIZIONE NEL CASO DI VENDITA INTERNAZIONALE DI COSE MOBILI

Interessante statuizione delle Sezioni Unite in tema di individuazione della giurisdizione in una fattispecie avente per oggetto la vendita internazionale di cose mobili.

La Suprema Corte ha specificato che, in tale ipotesi, la giurisdizione va individuata per mezzo del criterio del luogo di esecuzione della prestazione di consegna – di cui all’art. 5, punto 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 44/2001 del 22 dicembre 2000 – o, qualora dall’esame del complesso delle clausole contrattuali non risulti una sua chiara identificazione, nel luogo della consegna materiale (e non soltanto giuridica) dei beni.

Nel fare tesoro dell’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (in particolare, con la sentenza C-381/08 del 25 febbraio 2010, lì dove si affermava che l’anzidetto articolo 5 “…deve essere interpretato nel senso che, in caso di vendita a distanza, il luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto deve essere determinato sulla base delle disposizioni di tale contratto. Se non è possibile determinare il luogo di consegna su tale base, senza far riferimento al diritto sostanziale applicabile al contratto, tale luogo è quello della consegna materiale dei beni mediante la quale l’acquirente ha conseguito o avrebbe dovuto conseguire il potere di disporre effettivamente di tali beni alla destinazione finale dell’operazione di vendita”), le Sezioni Unite hanno ritenuto che, non essendovi nel caso di specie alcuna previsione contrattuale circa il luogo di consegna dei beni in oggetto, la giurisdizione spettasse al giudice italiano, “essendo in Italia il luogo nel quale l’acquirente ha conseguito o avrebbe dovuto conseguire, alla destinazione finale dell’operazione di vendita, e con la consegna materiale della merce, il potere di disporre effettivamente dei beni stessi“.

 

Torna su
Cerca