GIUSTO PROCESSO IN EXECUTIVIS E RITO DEGLI IRREPERIBILI

a cura dell’Avv. Mario Antinucci

La Corte costituzionale con sentenza 20 Aprile 2016, n. 140 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9 della legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili), escludendo in via di principio l’estensione delle norme sul processo c.d. in assenza al procedimento di esecuzione; ma vediamo le motivazioni della sentenza, inevitabilmente puntuali sull’individuazione della norma censurata, molto meno sul merito delle argomentazioni in chiave di sistema.

Il Tribunale ordinario della Spezia, in funzione di giudice dell’esecuzione, dubita, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, della legittimità costituzionale dell’art. 9 della legge 28 aprile 2014, n. 67, nella parte in cui «non prevede che la disciplina ivi recata si applichi anche alla costituzione delle parti in sede di incidente d’esecuzione ex art. 666 c.p.p.; ciò, quanto meno, laddove nei confronti del soggetto interessato a esercitare i propri diritti di difesa venga sollecitata al giudice una statuizione per lui pregiudizievole». Il giudice rimettente è dunque chiamato a decidere sulla richiesta del pubblico ministero di revocare, ai sensi dell’art. 168, primo comma, numero 2), del codice penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a un condannato in contumacia. Ai fini della notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza del procedimento esecutivo l’interessato è stato dichiarato irreperibile. Secondo il giudice rimettente, l’art. 9 della legge n. 67 del 2014, nella parte in cui non prevede che la disciplina ivi recata si applichi anche alla costituzione delle parti nel procedimento di esecuzione, quanto meno «laddove nei confronti del soggetto interessato a esercitare i propri diritti di difesa venga sollecitata al giudice una statuizione per lui pregiudizievole», lederebbe «il principio di parità di trattamento normativo di situazioni simili (con riferimento in particolare alla posizione dell’imputato nel procedimento di cognizione), in assenza di ragionevoli motivi che giustifichino la differenza di statuizioni». Sarebbero inoltre violati il diritto di difesa, il principio del giusto processo, nonché i «principi di fair trial di cui al parametro interposto costituito dall’art. 6 CEDU (in quanto richiamato dall’art. 117 c. 1 Cost.), poiché l’ipotesi in esame pone la persona nei cui confronti si procede in executivis nelle condizioni di non poter pienamente esercitare i propri diritti difensivi, che nella specie si riferirebbero alla necessità di evitare conseguenze, per l[e]i pregiudizievoli sul piano della libertà personale, sollecitate dall’ufficio del Pubblico Ministero».

La questione è inammissibile perché il Tribunale rimettente è incorso in un errore nell’individuazione della norma censurata, diversa da quella da applicare nel caso in esame. L’articolo 9 della legge n. 67 del 2014, oggetto della questione di legittimità costituzionale, ha novellato gli artt. 420-bis, 420-quater e 420-quinquies del codice di procedura penale introducendo la nuova disciplina del procedimento in assenza dell’imputato, in sostituzione di quella precedente del procedimento in contumacia. Gli articoli novellati riguardano l’udienza preliminare e, per effetto dei rinvii operati dagli artt. 484, comma 2-bis, e 598 cod. proc. pen., si estendono ai giudizi di primo grado e di appello, e si collegano con altre norme del codice di procedura penale pure modificate dalla legge n. 67 del 2014. Sono tutte norme del giudizio di cognizione; altra è la disciplina del procedimento di esecuzione, contenuta, per la parte che interessa, nell’art. 666 cod. proc. pen., il quale prevede, tra l’altro, le modalità e i termini di convocazione delle parti, e le forme della loro partecipazione al procedimento. L’art. 9 della legge n. 67 del 2014 (ovvero, più esattamente, gli artt. 420-bis, 420-quater e 420-quinquies cod. proc. pen., che dall’art. 9 sono stati novellati) non poteva in alcun modo trovare applicazione da parte del giudice rimettente, il quale era chiamato ad applicare l’art. 666 cod. proc. pen. È perciò nei confronti di questa norma che andavano rivolte le censure per denunciare la mancata previsione della sospensione del procedimento nei confronti del condannato irreperibile. Volendo rendere applicabili gli artt. 420-bis, 420-quater e 420-quinquies cod. proc. pen. nel procedimento di esecuzione, il giudice rimettente avrebbe dovuto sollevare una questione di legittimità costituzionale dell’art. 666 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l’applicazione di quegli articoli, invece di denunciare direttamente la loro illegittimità costituzionale. Anche se il giudice avesse fatto ciò, però, difficilmente sarebbe stato possibile estendere al procedimento di esecuzione le norme degli artt. 420-bis, 420-quater e 420-quinquies cod. proc. pen., relative al processo in assenza e specificamente congegnate per il giudizio di cognizione. Come è stato rilevato, infatti, «non può ignorarsi il divario strutturale tra giudizio di cognizione e giudizio di esecuzione, tenuto conto delle peculiarità “di accertamento giudiziale a contenuto limitato” di quest’ultimo, le quali ostano ad una trasposizione tout court di concetti e istituti propri del processo penale di cognizione, contraddistinto dall’accertamento del fatto oggettivo e della sua riferibilità all’imputato» (Corte di cassazione, sezioni unite penali, 21 gennaio 2010, n. 18288). Il tasso di manipolatività richiesto a questa Corte, al fine di rendere operante in sede esecutiva la disciplina del procedimento in assenza, concreterebbe l’invasione di un campo, quale quello della conformazione degli istituti processuali, riservato alla discrezionalità del legislatore, con il solo limite della manifesta irragionevolezza. Inoltre, il rimedio auspicato eccederebbe lo scopo perseguito, rischiando anche di creare “frizioni”, perché sarebbe difficile la trasposizione integrale delle norme in questione nel procedimento esecutivo. In altri termini, la soluzione sollecitata dal giudice a quo non sarebbe l’unica possibile e risulterebbe eccedente rispetto all’obiettivo perseguito (ordinanza n. 193 del 2009), che è quello di far sospendere il procedimento di esecuzione nei confronti del condannato irreperibile. Al riguardo occorre ricordare che la disciplina posta dall’art. 9 della legge n. 67 del 2014 si inserisce coerentemente in un contesto più ampio nell’ambito del processo penale, che coinvolge anche altre parti del codice di rito, come quelle relative all’impedimento dell’imputato e del difensore, alla restituzione nel termine, al dibattimento, al giudizio di appello e di cassazione, al ricorso ex art. 625-ter cod. proc. pen., o anche del codice penale, come quella relativa ai termini di prescrizione del reato, al fine di stabilire la eventuale durata massima della sospensione del processo (art. 159, ultimo comma, cod. pen.), parti estranee al procedimento di esecuzione. Prive di pertinenza con questo procedimento sono anche numerose norme specificamente richiamate dagli artt. 420-bis, 420-quater e 420-quinquies cod. proc. pen., quali, ad esempio, quelle relative alle misure cautelari o precautelari, all’«acquisizione di atti e documenti ai sensi dell’articolo 421, comma 3», al «diritto di formulare richiesta di prove ai sensi dell’articolo 493», alla «rinnovazione di prove già assunte» (art. 420-bis cod. proc. pen.), alla pronuncia della «sentenza a norma dell’articolo 129» (art. 420-quater e art. 420-quinquies), o ancora alla «richiesta ai sensi degli articoli 438 e 444» (art. 420-quinquies).

 

Torna su
Cerca