I Consorzi Stabili nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici

I Consorzi Stabili nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici

A cura di Avv. Alessandro Bonanni Avv. Gloria Ciacci

 

Abstract

L’ANAC torna a pronunciarsi in merito al controverso istituto del consorzio stabile, fornendo indicazioni interpretative sulla dimostrazione dei requisiti di partecipazione e di qualificazione da parte di tali peculiari tipologie di consorzi, all’esito della recente entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti Pubblici. 

L’ANAC ha quindi dato un ulteriore impulso alle riflessioni e al dibattito che da anni riguardano la problematica della qualificazione dei consorzi stabili, istituto ora regolato ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs. n. 36/2023, in attesa del prossimo aggiornamento del Manuale ANAC sulla qualificazione SOA. 

 

Link al nostro prossimo Webinar Gratuito del 7 Marzo p.v. dal titolo:“Raggruppamenti, consorzi, reti e subappalti: nuovi regimi di responsabilità”.

Prenota qui: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_HazbxJkZRwGRHdtVtYD6lw#/registration

Consorzi stabili

 

 

In considerazione degli orientamenti oscillanti della recente giurisprudenza, l’ANAC, con comunicato del Presidente del 31 gennaio 2024, si è espressa in ordine alla corretta interpretazione da fornire all’art. 67 del D.Lgs. n. 36/2023, recante la disciplina dell’istituto dei “Consorzi non necessari”, e specificamente in relazione alla peculiare figura aggregativa dei consorzi stabili. 
L’art. 67, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che, per i consorzi stabili, in caso di appalti di servizi e forniture, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono cumulati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate, mentre, in caso di appalti di lavori, detti requisiti sono posseduti e comprovati sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. 

Il successivo comma 3 del medesimo articolo, soltanto con riferimento alle autorizzazioni e agli altri titoli abilitativi, specifica che gli stessi sono posseduti dal consorziato esecutore in quanto condizioni necessarie per poter esercitare l’attività.

Con il Comunicato in esame, l’Autorità Amministrativa, dopo aver ripercorso gli orientamenti giurisprudenziali in materia, ha quindi confermato, anche a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2023, la possibilità, per i consorzi stabili, di avvalersi dei requisiti maturati dalle singole consorziate, esecutrici e non, secondo il meccanismo del cumulo alla rinfusa, al fine di partecipare alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture e di conseguire l’attestazione di qualificazione. 

L’ANAC ha colto l’occasione inoltre per precisare che il divieto, per una medesima impresa, di partecipare a più di un consorzio stabile, debba considerarsi permanente anche nell’abito del nuovo contesto normativo.

L’Autorità, nonostante tale divieto sia stato formalmente espunto dal legislatore, ha giustificato la propria affermazione sulla base di considerazioni di merito e di coerenza del sistema, osservando tra l’altro che la partecipazione a un consorzio stabile presuppone l’intenzione delle imprese consorziate di operare stabilmente in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa. Pertanto, la partecipazione di una medesima impresa a più di un consorzio stabile pregiudicherebbe l’effettività del vincolo, e determinerebbe un aumento delle occasioni di contemporanea spendita dei medesimi requisiti di partecipazione e di qualificazione, in pregiudizio dell’effettiva capacità esecutiva.      

Con il Comunicato in esame, l’Autorità Amministrativa, ha infine definito i limiti applicativi della disciplina dettata dall’art. 100 e dall’art. 25 All. II.12 del D.Lgs. n. 36/2023 in relazione ai requisiti che la direzione tecnica deve soddisfare ai fini della qualificazione SOA dell’operatore economico.

Ai sensi del nuovo contesto normativo, infatti, non è più riproposta la deroga prevista ai sensi dell’art. 84, co. 12-bis del previgente Codice dei Contratti Pubblici, in base al quale i soggetti che alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 svolgevano la funzione di direttore tecnico presso un esecutore di contratti pubblici e in possesso alla medesima data di un’esperienza almeno quinquennale, potevano continuare a svolgere tali funzioni.

L’ANAC ha quindi chiarito che le disposizioni di cui all’art. 100 e all’art. 25 All. II.12 del D.Lgs. n. 36/2023, si applicano ai contratti sottoscritti a decorrere dal 1°luglio 2023 per il rilascio di una nuova attestazione di qualificazione o per il suo rinnovo.

Tuttavia, nell’attuale scenario di novità legislativa, gli operatori economici dovrebbero prestare le dovute cautele, nell’attesa che si formi giurisprudenza sul punto e venga aggiornato il Manuale ANAC sulla qualificazione SOA.

Evento Webinar 

Il nostro prossimo evento speciale “Raggruppamenti, consorzi, reti e subappalti: nuovi regimi di responsabilità” Webinar gratuito di Piselli & Partners.

Partecipa al nostro prossimo Webinar Gratuito del 7 Marzo p.v. iscrivendoti qui :https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_HazbxJkZRwGRHdtVtYD6lw#/registration

 

Torna su
Cerca