IL CONSIGLIO DI STATO FA IL PUNTO SULLA “VICINITAS” NELLA CONTESTAZIONE DI UNA STRUTTURA COMMERCIALE
Consiglio di Stato, sez. IV, 19 novembre 2015, n. 5278
Nel caso di specie la società titolare di una struttura alberghiera impugnava il permesso di costruire rilasciato in favore di altro operatore economico per la riqualificazione di un complesso industriale dismesso attraverso la demolizione di alcuni manufatti fatiscenti esistenti e la realizzazione di tre edifici, di cui uno destinato ad uso turistico-alberghiero. In particolare, la ricorrente dichiarava di agire, da un lato, a tutela della propria posizione di operatore turistico e, dall’altro, in ragione della vicinitas che avrebbe legato le due aree interessate. Il primo giudice, dopo aver respinto tutte le eccezioni preliminari sollevate, tra cui quella afferente alla carenza di interesse ad agire, riteneva fondato il ricorso e per l’effetto annullava il titolo edilizio.
Il Consiglio di Stato, in accoglimento dell’appello interposto dalla controinteressata, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto in primo grado per difetto di legittimazione ed interesse ad agire. In particolare, il Supremo Collegio ha osservato che “nel caso in cui ad impugnare il permesso di costruire correlato ad una autorizzazione commerciale sia il titolare di una struttura di vendita, affinché il suo interesse processuale possa qualificarsi personale, attuale e diretto, deve potersi ravvisare la coincidenza, totale o quanto meno parziale, del bacino di clientela, tale da poter oggettivamente determinare un’apprezzabile calo del volume d’affari”. Dunque, il riconoscimento della legittimazione ad agire non è genericamente ammesso nei confronti di tutti gli esercenti commerciali, ma è subordinato al riconoscimento di determinati presupposti, e ciò al fine di poter ritenere giuridicamente rilevante, nonché qualificato e differenziato, l’interesse all’impugnazione.
In conclusione, affinché un operatore economico sia legittimato ad impugnare un titolo edilizio cui accede una valida e formale autorizzazione commerciale è necessario che eserciti nelle immediate adiacenze un’attività commerciale che sia dello stesso tipo in tutto o in parte di quella relativa ai provvedimenti in contestazione e che le due attività vengano a servire uno stesso bacino di clientela oggettivamente circoscritto o comunque circoscrivibile con sufficiente certezza.