IL CONSIGLIO DI STATO SULLA DIVISIONE IN LOTTI: PRINCIPIO DEROGABILE SE L’APPALTO HA “CARATTERE UNITARIO”

Consiglio di Stato, Sezione Quinta – sentenza n. 2044 del 3 aprile 2018

Ampliamento della concorrenza, tutela dell’interesse pubblico alla scelta del miglior contraente ed uso ottimale delle risorse a disposizione: questi gli obiettivi che il Legislatore del nuovo Codice degli Appalti ha inteso perseguire mediante la previsione inserita all’art. 51 del D.Lgs.50/2016.

Invero, la norma richiamata, in continuità con quanto già statuito nel previgente D.Lgs 163/2006 (art.2, comma 1 bis), e nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, prevede che, al fine di favorire l’accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali ovvero in lotti prestazionali, in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture.

Per evitare applicazioni improprie e distorte del principio de quo (frazionamento della gara a scopo elusivo della concorrenza, aggregazione artificiosa degli appalti), il Consiglio di Stato ha recentemente fornito (sez. V. sent. n. 2044 del 3.04.2018) importanti indicazioni al riguardo.

La fattispecie oggetto di disamina riguardava una procedura aperta per l’affidamento dei servizi di gestione e controllo di tutte le attività di funzionamento delle aree di sosta automatizzata e impianti di risalita meccanizzata e altri servizi accessori da svolgersi all’ interno delle aree, dei parcheggi e degli immobili del Comune.

Nel pronunciarsi sul caso concreto, i Giudici di Palazzo Spada hanno sottolineato come il principio della suddivisione in lotti non abbia carattere assoluto ed inderogabile, posto che lo stesso art. 51, comma 1, al secondo periodo precisa che “le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell’appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito o nella relazione unica di cui agli artt. 99 e 139”.

In altri termini, si afferma nella sentenza in commento, in presenza di un appalto che includa varie attività ma che «rivesta carattere unitario» e che abbia un «valore economico oggettivamente modesto», è senz’altro ammessa la deroga alla norms di cui sopra, laddove la decisione sia adeguatamente motivata, così da scongiurare vizi di manifesta illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà.

In tal senso, si tratta di scelta rientrante nell’ambito di discrezionalità della PA, sindacabile, pertanto, soltanto nei limiti della ragionevolezza e proporzionalità, oltre che dell’adeguatezza dell’istruttoria, ma non suscettibile di essere censurata in base a criteri di mera opportunità, tanto più nel caso in cui l’unitarietà sia imposta dall’oggetto dell’appalto.

Nel caso di specie, la Sezione ha valutato come del tutto legittima la decisione della Stazione Appaltante di adottare un lotto unico, in quanto la commessa pubblica, in considerazione dell’oggetto dell’appalto e delle relative modalità esecutive derivanti dalla situazione materiale e giuridica dei luoghi, poteva considerarsi unitaria, non risultando la suddivisione in lotti opportuna o necessaria neppure sotto il profilo delle specializzazioni e qualifiche richieste per lo svolgimento dei servizi appaltati.

Alla luce delle esposte argomentazioni, il Consiglio di Stato ha concluso affermando che “l’appalto in esame non è di elevato importo economico e la scelta del Comune di Orvieto è motivata (…) in modo del tutto ragionevole e, perciò, sottratta al sindacato del giudice di legittimità, non ravvisandosi manifesta illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà nel tenore della medesima.”

 

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