IN HOUSE PROVIDING: IL CONSIGLIO DI STATO CHIARISCE LA PORTATA NORMATIVA DELL’ISTITUTO

L’istituto dell’“in house providing” è stato plasmato, come noto, dalle sentenze della giurisprudenza comunitaria, intervenuta per colmare il vuoto normativo europeo.

L’art. 12 della Direttiva 24/2014/CE, infatti, per la prima volta, cristallizza l’istituto.

In questo contesto, con la sentenza n. 2291 del 07.05.2015, la Sezione III del Consiglio di Stato, pur riconoscendo la portata self executive della Direttiva 24/2014/CE – già affermata dal Consiglio di Stato, Sez. II, nel parere del 30.01.2015, n. 298 – e dunque l’applicabilità immediata dell’istituto, evidenzia che la norma comunitaria non vieta agli stati membri di legiferare sull’in house providing, né di limitarlo o escluderlo in determinati ambiti applicativi.

In particolare, con tale pronuncia il Consiglio di Stato ha ritenuto del tutto legittimo e ancora vigente il comma 7, art. 4, D. L. 95/2012, che prevede l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di acquisire sul mercato e mediante le procedure concorrenziali (salvo le deroghe previste nello stesso comma) i beni e servizi strumentali alla propria attività.

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