Certificazioni rilasciate da organismi di accreditamento appartenenti a Paesi extra UE: confermata l’inidoneità ad attestare il possesso dei requisiti di gara
Certificazioni rilasciate da organismi di accreditamento appartenenti a Paesi extra UE, ISO 9001: confermata l’inidoneità ad attestare il possesso dei requisiti di gara
A cura dell’ Avv. Alessandro Bonanni, Dott.ssa Gloria Ciacci
sentenza completa: tar campania 5102_2023
Con la recente sentenza n. 5102 del 15 settembre 2023, la Sezione II del TAR Campania, dando seguito all’orientamento formatosi in materia, ha ribadito l’invalidità delle certificazioni rilasciate da organismi di accreditamento di uno Stato extra UE. Viene quindi confermata l’inidoneità, ai fini della partecipazione in Italia a gare per l’affidamento di appalti pubblici, di certificazioni di qualità rilasciate da un ente certificatore accreditato presso un organismo di accreditamento di uno Stato terzo.
Con ricorso dinanzi al TAR Campania, la società, seconda classificata, impugnava il provvedimento di aggiudicazione dalla gara, lamentando il mancato possesso, alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione, da parte della società risultata aggiudicataria, di una valida certificazione di qualità ISO 9001, come invece espressamente richiesto dal disciplinare.
Sul punto, la ricorrente evidenziava che la certificazione di qualità della aggiudicataria era stata rilasciata da un ente certificatore inglese per tre distinti settori, di cui solo uno, alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara, risultava accreditato in Italia da Accredia, mentre gli altri due settori risultavano accreditati dall’ente Ukas. La ricorrente deduceva pertanto l’invalidità in Italia di suddetta certificazione ai fini della partecipazione alle gare pubbliche, atteso che l’Ukas, in seguito all’uscita della Gran Bretagna dall’UE, non è più equiparabile agli organismi di accreditamento nazionale.
Il Giudice Amministrativo, esaminata la questione, ha accolto il ricorso per motivi aggiunti richiamandosi a quanto già espresso dal Consiglio di Stato in materia con sentenza n. 4089 del 21 aprile 2023, con la quale è stato statuito che dopo la Brexit, ossia dopo l’uscita della Gran Bretagna dall’UE, l’Ukas non è più equiparabile agli organismi di accreditamento nazionale, né a tal fine si può fare ricorso agli accordi multilaterali che organi extra UE possono stipulare con altri organismi di accreditamento nazionale.
In secondo luogo, il Tar Campania ha confermato il principio secondo cui i requisiti di partecipazione prescritti devono essere posseduti dai concorrenti al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte e, senza soluzione di continuità, in ogni successiva fase del procedimento di evidenza pubblica. In conformità al suddetto consolidato orientamento, il Giudice Amministrativo ha pertanto ritenuto inidoneo, ai fini della partecipazione alla gara, il possesso di idonea certificazione sopravvenuta successivamente alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura.
Il Tar Campania, quindi, si è posto in continuità alle precedenti pronunce in materia del Consiglio di Stato (sentenza n. 4089 del 21 aprile 2023) e Tar Lazio (sentenza n. 11634 del 12 luglio 2023), ribadendo l’inidoneità in Italia ai fini della partecipazione a gare per l’affidamento di appalti pubblici dei certificati rilasciati da organismi di accreditamento del Regno Unito a seguito della Brexit.