ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI DI GARA E TERMINE PER PROPORRE RICORSO: I CHIARIMENTI DEL CONSIGLIO DI STATO
Il commento a cura degli Avv. Daniele Bracci e Patrizio Giordano
La sezione V del Consiglio di Stato ha concluso la vicenda processuale al vaglio dell’Adunanza Plenaria n. 12 del 2 luglio 2020, confermando che il concorrente può giovarsi della dilazione temporale di quindici giorni per proporre ricorso nell’ipotesi in cui abbia presentato l’istanza di accesso, indipendentemente dal tempo decorso per la presentazione dell’istanza di accesso.
Come noto, con la citata Adunanza Plenaria, aveva, tra gli altri, enunciato il principio di diritto in base al quale “c) la proposizione dell’istanza di accesso agli atti di gara comporta la ‘dilazione temporale’ quando i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l’offerta dell’aggiudicatario ovvero delle giustificazioni rese nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta”.
A valle della citata pronuncia della Plenaria, conclusasi con la restituzione degli atti alla Sezione Quinta remittente per la definizione dell’appello, la predetta Sezione, con la sentenza n. 3127 del 16 aprile 2021, ha confermato la ricevibilità del ricorso introduttivo, che era stato notificato trentasei giorni dall’avvenuta conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
Nello specifico, il Collegio ha disatteso le difese della controinteressata secondo cui, anche a voler concedere la dilazione temporale riconosciuta dalla Plenaria, il ricorso sarebbe stato comunque irricevibile in quanto la ricorrente, acquisita conoscenza dell’aggiudicazione il 29 ottobre 2018, aveva presentato istanza di accesso ai documenti il 6 novembre 2018 ed ottenuto l’accesso il 12 novembre 2018, dopo sei giorni dalla richiesta.
Secondo la controinteressata, dunque, anche tenuto conto della dilazione temporale, la ricorrente avrebbe dovuto proporre ricorso entro il 4 dicembre 2018, ossia dopo trentasei giorni dall’avvenuta conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, ovvero considerando una dilazione di tanti giorni quanti quelli necessari per l’ostensione della documentazione.
Di diverso avviso il Collegio, il quale, richiamando la Plenaria:
- ha affermato che “la dilazione temporale della quale il concorrente può giovarsi per proporre ricorso, qualora abbia proposto istanza di accesso, è fissata in quindici giorni, in applicazione della regola posta dall’art. 76, comma 2 del codice dei contratti pubblici, e dipende dal tempo che la stazione impiega a consentire l’accesso solamente nel caso in cui l’amministrazione rifiuti l’accesso o impedisca con comportamenti dilatori l’immediata conoscenza degli atti di gara, poiché, in tal caso, il termine per l’impugnazione comincia a decorrere solo da quando l’interessato abbia conosciuti gli atti”;
- precisando che “più tempestiva è l’istanza di accesso che il concorrente presenti una volta avuta conoscenza dell’aggiudicazione, maggiore sarà il tempo a sua disposizione per il ricorso giurisdizionale; quel che non può consentirsi è che il concorrente possa, rinviando nel tempo l’istanza di accesso agli atti di gara, posticipare a suo gradimento il termine ultimo per l’impugnazione dell’aggiudicazione”.
In definitiva, il Collegio ha confermato l’interpretazione della Plenaria e ritenuto il ricorso introduttivo tempestivamente proposto. Quest’ultimo, difatti, è stato notificato quando non erano ancora trascorsi quarantacinque giorni dalla data in cui il ricorrente aveva acquisito conoscenza dell’avvenuta aggiudicazione.