La digitalizzazione e le procedure automatizzate nel nuovo Codice dei contratti pubblici
La digitalizzazione e le procedure automatizzate nel nuovo Codice dei contratti pubblici
A cura di Avv. Giuseppe Imbergamo, Dott.ssaTania Rea
La digitalizzazione della Pubblica Amministrazione rappresenta, senza alcun dubbio, una delle sfide più grandi – e certamente ambiziose – da realizzare nei prossimi anni, giacché potrebbe assicurare il rispetto delle regole e migliorare la performance in termini di efficacia e di efficienza.
In particolare, nell’ambito dei contratti pubblici la digitalizzazione risulta fondamentale, non solo per realizzare una vera transizione digitale, ma anche per il rilancio del Paese.
Quanto appena detto trova conforto nel fatto che la digitalizzazione viene considerata anche un’efficace misura di prevenzione della corruzione, poiché comporta il rispetto della pubblicità e della trasparenza e, di conseguenza, consente il controllo di tutte le attività.
In quest’ottica la digitalizzazione assicura il rispetto della legalità nel settore delle commesse pubbliche, che – com’è noto – è da sempre considerato un settore fortemente esposto a condotte corruttive in ragione del potenziale economico che esprime.
Non è un caso, infatti, che tra gli obiettivi più rilevanti del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza vi è quello di «definire le modalità per digitalizzare le procedure per tutti gli appalti pubblici e concessioni e definire i requisiti di interoperabilità e interconnettività».
Sulla scia del PNRR, il nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. del 31 marzo 2023, n. 36), a differenza del Codice di cui al D.lgs. n. 50/2016, che prevede la sola digitalizzazione delle procedure, si pone l’ambizioso obiettivo di conseguire l’integrale digitalizzazione del ciclo di vita degli appalti pubblici, il quale inizia con la programmazione (CUP) e l’assegnazione del CIG fino a ricomprendere l’esecuzione del contratto.
In particolare, il nuovo Codice all’art. 19, rubricato “Principi e diritti digitali”, nei commi 1, 6 e 7, prescrive, da un lato, i principi inerenti al tema della digitalizzazione dei contratti pubblici (neutralità tecnologica, protezione dei dati personali e di sicurezza informatica) e dall’altro quelli di tracciabilità e trasparenza, accessibilità ai dati e alle informazioni, conoscibilità dei processi decisionali automatizzati, accessibilità delle piattaforme di e-procurement, e, ove possibile, l’utilizzo di procedure automatizzate nella valutazione delle offerte.
In linea con quanto sopra, il nuovo Codice, all’art. 30, rubricato “Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici”, disciplina l’utilizzo di procedure automatizzate nell’ambito dei contratti pubblici e detta i principi che devono informare l’adozione di decisioni assunte mediante algoritmi, ovverosia i casi in cui anche l’esito provvedimentale finale viene assunto in modo del tutto automatizzato, e quindi mediante l’uso di algoritmi.
Nello specifico, tale norma stabilisce che i procedimenti automatizzati devono rispettare i principi di conoscibilità e comprensibilità dell’algoritmo e, più in generale, della logica utilizzata, di non esclusività della decisione algoritmica e, infine, di non discriminazione algoritmica.
È evidente che il ricorso all’intelligenza artificiale viene visto come l’unica via al miglioramento dell’efficienza da conseguire.
Si noti che, nonostante l’attualità della materia e i provvedimenti più recenti sul tema (si pensi all’introduzione dell’art. 3-bis della Legge n. 241/1990, il quale prevede che “per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche agiscono mediante strumenti informatici e telematici”), fino all’adozione del nuovo Codice, la normativa vigente, anche quella sull’amministrazione digitale, non recava alcuna disciplina sull’elaborazione automatizzata dell’atto amministrativo, incentrandosi, al contrario, solo sull’aspetto della forma digitale degli atti.
Tuttavia, occorre considerare che, da un lato, i nuovi strumenti offerti dalla tecnologia hanno l’indubbio vantaggio, soprattutto per i procedimenti che coinvolgono un numero elevato di soggetti, di velocizzare le procedure, di evitare l’errore umano e di garantire valori quali l’imparzialità e la parità di trattamento; dall’altro, si dovrà tenere conto dello sforzo che è richiesto agli operatori del settore, e quindi alle Stazioni Appaltanti e, più in generale alle Pubbliche Amministrazioni, nonché agli operatori economici. Bisognerà necessariamente tenere conto del differente livello di adeguatezza degli uffici, del grado di formazione dei soggetti coinvolti e della necessità per le Stazioni Appaltanti, in particolare per quelle non qualificate, di riorganizzare le strutture coinvolte, in termini di dotazione tecnologica, di formazione del personale e di reingegnerizzazione dei processi.