LA RESPONSABILITÀ PER RITARDO NEL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO NEGLI APPALTI CON FINANZIAMENTO

(Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 21180/18, depositata il 24 agosto 2018)

Con la recente ordinanza n. 221180/18, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha avuto modo di fare luce sulla controversa questione inerente il riparto di responsabilità nell’ipotesi di ritardato pagamento dei compensi dovuti all’Appaltatore di opera pubblica.

Nel caso di specie il Comune Committente, condannato dalla Corte Territoriale a corrispondere all’Impresa esecutrice dei lavori somme a titolo di acconti, saldi ed interessi, impugnava la sentenza di primo grado, deducendo come il ritardo nel pagamento fosse dovuto alla mancata erogazione nei suoi confronti degli attesi finanziamenti da parte della Regione.

La Suprema Corte, prendendo le mosse dal richiamo all’art. 1218 c.c., a mente del quale il debitore è responsabile per solo fatto dell’inadempimento, salva la prova dell’impossibilità della prestazione o, almeno, la dimostrazione che la medesima non possa essergli imputata, ha sottolineato come “non basta eccepire che la prestazione non possa eseguirsi per fatto del terzo, ma occorre dimostrare l’assenza di colpa con l’uso della diligenza spiegata per rimuovere l’ostacolo frapposto da altri all’esatto adempimento.”

In particolare, la Sezione, richiamando il suo consolidato orientamento in materia (Cass. n. 22580 del 2014 e n.4214 del 2012), ha osservato che “in tema di responsabilità da ritardo del committente (nella specie: il Comune) nei pagamenti degli acconti e del saldo quale corrispettivo delle opere eseguite nell’ambito di rapporto di appalto pubblico, in favore dell’appaltatore, causato dal ritardo nell’erogazione del finanziamento da parte di altro ente pubblico (nella specie: la Regione) non può essere esclusa la responsabilità del debitore per il ritardato pagamento in quanto i fatti, in apparenza ascrivibili (a monte) al soggetto terzo-finanziatore, restano imputabili al committente-debitore in mancanza di una convenzione ulteriore, con la quale l’ente finanziatore garantisca al committente la tempestiva erogazione del finanziamento”.

Dunque, l’ordinanza in commento è chiara nell’affermare come, nell’ambito di un appalto pubblico, la responsabilità per il ritardo nei pagamenti dovuti all’appaltatore (acconti e saldo) resta a carico del committente, anche se la causa dell’inadempimento è il ritardo nell’erogazione del finanziamento da parte di altro ente pubblico.

Sempre sulla scorta di precedenti pronunce sul punto (Cass. n. 2509 del 2018; n. 22996 del 2014; n. 3648 del 2009), i Supremi Giudici hanno, poi, ribadito la validità della clausola con cui la Stazione Appaltante-debitrice abbia determinato il tempo dell’adempimento dell’obbligazione, e, dunque, l’esigibilità del credito, in concomitanza con l’effettiva acquisizione delle somme da parte dell’ente finanziatore, laddove la stessa clausola, lungi dall’implicare una rinuncia agli interessi moratori, vale esclusivamente a stabilire un diverso dies a quo per il loro decorso.

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