LA RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE HA NATURA CONTRATTUALE

a cura di Emanuele Curti e Andrea Formica

Il tema è la “terra di nessuno”, quella parte del diritto a lungo dibattuta che si erge a distinzione tra due profili, da una parte la responsabilità contrattuale dall’altra la responsabilità extracontrattuale. Su tale interessante questione è intervenuta la Corte di Cassazione con la sentenza, n. 14188, del 12 luglio scorso, al fine di offrire un indirizzo interpretativo dirimente sulla natura da attribuire alla responsabilità precontrattuale.

Il caso esaminato dagli Ermellini verteva sulla violazione della responsabilità precontrattuale, da parte della P.A., nella conclusione di contratti con i privati.

La Suprema Corte, superando un suo precedente orientamento, ha evidenziato che, in relazione ai contratti conclusi con la P.A., gli effetti vincolanti per le parti operano solo dopo l’approvazione ministeriale, ex art. 19 del R.D. del 18 novembre 1923, n. 2440, veicolata attraverso l’adozione di un provvedimento espresso da parte dell’organo competente. Saranno, quindi, da ritenersi insufficienti, per la realizzazione di un effettivo vincolo negoziale tra le parti, sia la semplice aggiudicazione della gara, sia la redazione di un contratto formale ad evidenza pubblica, i quali risulteranno necessari, ma non sufficienti per la sussistenza del medesimo vincolo negoziale, senza l’autorizzazione dell’autorità competente (come ritenuto, invece, dal precedente arresto giurisprudenziale – Cass., n. 10020/2015). A tal riguardo, la Corte, inoltre, ha statuito che l’eventuale responsabilità della Pubblica Amministrazione, in attesa dell’approvazione ministeriale, è da ritenersi quale mera responsabilità precontrattuale.

Successivamente, la Suprema Corte si fissato un altro punto fondamentale in ordine alla riconducibilità della responsabilità precontrattuale a quella di tipo contrattuale, poiché derivante dal contatto sociale tra situazioni giuridiche differenti. Dunque, non più responsabilità precontrattuale, ex art. 1337 e 1338 c.c., con natura aquiliana ancorata al noto principio del neminem laedere, bensì con natura contrattuale basata sull’affidamento che, secondo buona fede, le parti ripongono nella creazione di un contratto. La natura di culpa in contrahendo originerà, quindi, dalla violazione della buona fede, di cui all’art 1375 c.c., che fa sorgere l’obbligo di comportarsi secondo correttezza così da non arrecare alcun danno alla controparte. La Corte di legittimità con lo scopo di definire una netta distinzione tra i due profili – la responsabilità contrattuale e quella extracontrattuale – ha, quindi, definito il concetto di contatto sociale qualificato, come quel rapporto in cui “…una persona – al fine di conseguire un obiettivo determinato (stipulare un contratto non svantaggioso, evitare eventi pregiudizievoli alla persona o al patrimonio, assicurarsi il corretto esercizio dell’azione amministrativa) – affida i propri beni della vita alla correttezza, all’influenza ed alla professionalità di un’altra persona […] con la conseguente insorgenza di specifici, e reciproci, obblighi di buona fede, di protezione e di informazione”.

Infine, la Suprema Corte ha voluto sottolineare che la responsabilità precontrattuale, ex artt. 1337 – 1338 c.c., comporterà la ricaduta dell’onus probandi sulla parte lesa e, trattandosi di responsabilità contrattuale, ai sensi dell’art. 2946 c.c., vedrà applicarsi il termine decennale di prescrizione.

Torna su
Cerca