L’ACCESSO AGLI ATTI DI GARA DELL’AGGIUDICATARIA RELATIVI ALLA FASE ESECUTIVA DI UN CONTRATTO D’APPALTO

La recente sentenza del Tar Lazio – Roma, Sez. III^, n. 11777/2015 , pubblicata il 16.10.2015, ha aderito all’orientamento giurisprudenziale che riconosce in capo all’operatore economico che ha partecipato alla gara – il cui esito è stato impugnato – il diritto di accedere agli atti dell’aggiudicataria relativi alla fase di adempimento del contratto d’appalto.

Com’è noto, il diritto di accesso è ampiamente disciplinato dagli artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990, nonché dal D.Lgs. n. 163/2006 che agli artt. 13 e 79 quater detta la normativa in tema di accesso con specifico riferimento al settore degli appalti pubblici.
È ben noto, infatti, che il principio di trasparenza condiziona anche (e soprattutto) il settore degli appalti pubblici, tant’è che l’accesso agli atti di gara costituisce lo strumento più adeguato ed efficiente per verificare il corretto svolgimento della commissione giudicatrice.

Nel caso di specie, l’esito della gara è stato impugnato dalla ricorrente in un autonomo giudizio, nel quale ha contestato le modifiche apportate al progetto definitivo presentato in gara dall’aggiudicataria.
Pertanto, in tale quadro processuale, il giudizio di accesso è stato incardinato al fine di richiedere la visione degli atti della progettazione esecutiva presentati dalla società aggiudicataria, a seguito della sottoscrizione del contratto.

Al riguardo, la sentenza del Tar Lazio – Roma, Sez. III^, n. 11777/2015 ha precisato che: “è ormai consolidato il principio secondo cui anche i documenti relativi alla attività contrattuale rientrano nell’attività di amministrazione in senso stretto che, invero, si esplica anche attraverso atti di diritto privato (cfr. Cons. Stato, Adunanza Plenaria, 22 aprile 1999, n. 4) come quelli relativi alla fase di esecuzione di un contratto di appalto pubblico (Cons. Stato, sez. V, n. 3253/2000).”

Alla luce di quanto precede, secondo il giudice amministrativo, il diritto di accesso agli atti di gara relativi alla fase esecutiva di un contratto d’appalto dev’essere senz’altro riconosciuto ogni qualvolta “l’interessato abbia partecipato alla gara di appalto di cui ha contestato l’esito e la richiesta di accesso sia strumentale a supportare eventuali motivi contenuti nel relativo ricorso ovvero a provare l’originaria inadeguatezza dell’offerta vincitrice della gara (cfr. Cons. Stato, sez. V, 25 febbraio 2009, n. 1115).”

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