Le clausole sociali nel nuovo codice dei contratti pubblici
Le clausole sociali nel nuovo codice dei contratti pubblici
Avv. Giuseppe Imbergamo, Vincenzina Dima
Il presente contributo mette in luce una recentissima pronuncia del TAR Puglia in tema di clausole sociali e obblighi dichiarativi ai quali è tenuto l’operatore economico concorrente in sede di partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica.
Con sentenza n. 750 del 6 giugno 2024, il TAR Puglia, Lecce, sezione prima, ha respinto il ricorso proposto da un operatore economico avverso l’esclusione da una procedura di gara disposta in ragione della mancata produzione della dichiarazione di impegno di cui all’art. 102, comma 1, lett. a), b) e c) del codice dei contratti pubblici.
In specie, tale dichiarazione – prevista a pena di esclusione dalla lex specialis – avrebbe dovuto attestare “le specifiche modalità con cui i partecipanti alla gara intendessero adempiere agli impegni di cui all’art. 102, comma 1 del D.lgs n. 36 del 2023” diretti a:
“a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- b) garantire l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore […];
- c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.”.
Nel caso in commento, parte ricorrente aveva omesso di produrre la suddetta dichiarazione con riguardo a tutti i punti sopra elencati.
Quanto all’impegno di cui alla citata lett. a), ad avviso del TAR non poteva attribuirsi alcun rilievo alla circostanza che, nell’ipotesi in parola, non vi fosse personale impiegato in precedenti commesse pubbliche da riassorbire.
Ed infatti, in un caso di questo genere, l’impegno a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato è da riferirsi, ad avviso del TAR, alla sola procedura di affidamento corrente, e quindi al personale che il concorrente, nell’ipotesi di aggiudicazione, impiegherebbe nello svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto.
Peraltro, puntualizza ancora il TAR, il caso in questione riguarda un appalto di lavori, che non rientra tra quelli per i quali il codice espressamente esclude la previsione delle clausole sociali. E infatti, l’art. 57, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 prevede l’applicazione delle clausole sociali negli affidamenti di lavori e servizi diversi da quelli di natura intellettuale, con conseguente esclusione delle sole forniture e dei servizi aventi, invece, natura intellettuale.
In ogni caso, nel caso di specie, l’offerta del ricorrente difettava delle dichiarazioni di impegno anche per le categorie di cui alle lettere b) e c) del citato articolo 102.
In merito, il TAR ha poi precisato come il ricorrente non tesse pretendere che le suddette dichiarazioni dovessero desumersi implicitamente dalla documentazione prodotta: vale a dire il CCNL applicato ai propri dipendenti, e la certificazione Sociale ed Etica SA8000, “in quanto, dette certificazioni non evidenziano, nemmeno in forma embrionale, le modalità operative individuate dalla concorrente per adempiere, come richiesto dalla legge di gara, gli impegni assunti.”.
È stato poi ritenuto privo di pregio anche il riferimento al principio di tassatività delle clausole di esclusione di cui all’art. 10, comma 2, del d.lg.s n. 36 del 2023 che, ad avviso del TAR Lecce, “è stato declinato dal legislatore con specifico riferimento alle sole clausole di esclusione previste dagli artt. 94 e 95 e non anche alle clausole sociali, come sono quelle di cui si discorre.”.
Infine, il Giudice amministrativo ha altresì ritenuto infondate le censure del ricorrente volte a contestare la mancata attivazione del soccorso istruttorio. Ed infatti, secondo l’espressa previsione della lex specialis, “il soccorso istruttorio si sarebbe potuto attivare solo in presenza di dichiarazioni incomplete.”, mentre, nel caso di specie, difettava qualsiasi dichiarazione di impegno.
Per tali ragioni, il TAR ha quindi ritenuto corretta l’esclusione disposta dalla Stazione appaltante.
Alla luce di tale orientamento giurisprudenziale, si consiglia agli operatori economici la massima attenzione e meticolosità nella in sede di partecipazione alle procedure di gara, con specifico riguardo agli impegni di cui all’art. 102 del codice dei contratti pubblici, le cui specifiche modalità di attuazione devono trovare adeguato riscontro nelle offerte dei concorrenti.
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