LE DISPOSIZIONI DI LEGGE IN MATERIA DI REVISIONE PREZZI SONO INDEROGABILI
Consiglio di Stato, sez. V, 21 luglio 2015, n. 3594
La revisione dei prezzi disciplinata dall’art. 115 del D. Lgs n. 163/2006, inerente i contratti di servizi e forniture ad esecuzione periodica o continuativa, ha valenza di norma imperativa, e perciò le disposizioni negoziali contrastanti, non solo sono colpite dalla nullità ex art. 1419 cc, ma sostituite de iure, ex art. 1339 c.c., dalla disciplina imperativa di legge.
E’ quanto si evince dalla pronuncia in rassegna che ha confermato la sentenza di primo grado con cui il TAR, in base alla L. n. 537/1993 (art. 6 comma 4), ratione temporis applicabile al caso in esame, ha accolto il ricorso dell’impresa appaltatrice, dichiarando il suo diritto alla corresponsione delle revisioni prezzi spettanti per la manodopera sul contratto di appalto di servizi.
Nella specie, l’art. 6 comma 4 della L. n. 537/1993 prevedeva che “tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell’acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui al comma 6”. Per giurisprudenza consolidata, la disposizione richiamata prevale su quella generale di cui all’art. 1664 c.c., attribuendo direttamente alle imprese il diritto alla revisione dei prezzi, essa ha natura imperativa e si impone, come contenuto integrativo ope legis, nelle pattuizioni private, modificando e sostituendo la volontà delle parti contrastante con la stessa, attraverso il meccanismo dell’eterointegrazione precettiva introdotto dall’art. 1339 c.c.. Di fatti, “l’autonomia privata, pur assumendo un ruolo centrale e propulsivo, non è fonte esclusiva e assoluta del regolamento negoziale, essendo anch’essa soggetta ai limiti previsti dalla legge e dalle altre fonti del diritto privato, sicché il suddetto regolamento negoziale è costituito e integrato anche dalle regole cogenti, esterne alla volontà dei contraenti ed eventualmente da questa difformi, dettate dalla legge o dalle altre fonti che, ove abbiano natura imperativa, sono capaci di imporsi alla volontà dei contraenti e di costituire parte del regolamento negoziale, anche sostituendosi alla diversa regolamentazione voluta dalle parti”.
Il Consiglio di Stato nel ribadire tale insegnamento, afferma che la previsione dell’art. 6, comma 4 della L. n. 537/1993 “è stata ripresa in maniera pressoché identica dall’art. 115 d.lgs. n. 163-2006”, estendendo, pertanto, anche a quest’ultimo la valenza di norma imperativa che, come tale, è destinata ad operare pur in assenza di specifica previsione tra le parti ovvero in presenza di previsioni contrastanti.