Le novità introdotte dalla sentenza delle SS.UU della Corte di Cassazione del 5 dicembre 2023, n. 33944 in tema di ammissione al passivo
Le novità introdotte dalla sentenza delle SS.UU della Corte di Cassazione del 5 dicembre 2023, n. 33944 in tema di ammissione al passivo
A cura degli Avv. Ugo Altomare, Beatrice Iommi
La recente sentenza delle SS.UU della Corte di Cassazione del 5 dicembre 2023, n. 33944 chiarisce il principio secondo il quale l’ammissione al passivo di un credito contestato dinanzi l’autorità giurisdizionale Amministrativa deve essere effettuata con riserva da sciogliersi all’esito del giudizio dinanzi al Giudice speciale.
Quanto ai fatti di causa, un Comune Lombardo chiedeva la condanna di una società all’esecuzione di alcune operazioni di bonifica, in forza di una convenzione urbanistica intercorsa tra gli stessi, riguardante l’attuazione di un piano di lottizzazione.
In corso di esecuzione contrattuale la società esecutrice veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Monza, motivo per cui il Comune avanzava insinuazione al passivo, disattesa dal Giudice Delegato, senza tuttavia coltivare le proprie pretese attraverso la relativa opposizione. A seguito di tale decisione veniva intrapreso un giudizio dinanzi al Giudice Amministrativo e avverso la sentenza del Consiglio di Stato veniva proposto ricorso per Cassazione dalla curatela del fallimento.
La suprema Corte, nel dirimere la controversia insorta, ha ribadito la competenza del giudice amministrativo a conoscere delle obbligazioni scaturenti dagli accordi integrativi del contenuto di provvedimenti amministrativi in materia concessoria (“in quanto sempre e comunque costituenti espressione del potere discrezionale della P.A seppur esercitato in via indiretta o mediata”. v. Cass. S.U. n. 7055 del 09.03.2023).
Successivamente ha emesso il principio di diritto per il quale “nell’ipotesi in cui venga chiesta l’ammissione al passivo di un credito contestato nella sua esistenza, liquidità ed esigibilità, e le relative questioni siano devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (come nel caso di diritti ed obblighi derivanti da convenzioni di lottizzazione edilizia tra comune e privati), gli organi fallimentari sono tenuti a considerare il credito come condizionale, ai fini di ammissione con riserva, da sciogliersi all’esito della definizione del giudizio amministrativo”.
Ne deriva pertanto che, a detta della Corte, (a) deve escludersi che la pendenza di una procedura concorsuale spieghi efficacia attrattiva anche per le controversie devolute alla giurisdizione di un giudice speciale, e, dall’altro lato (b)che la presentazione di una istanza di ammissione al passivo non può determinare in capo al soggetto creditore una rinuncia implicita alla giurisdizione del giudice amministrativo.
In relazione al profilo della mancata impugnazione del rigetto della richiesta di insinuazione tramite opposizione, e del successivo giudizio instaurato dinanzi il GA, la Corte non ha ritenuto tale assunto rilevante a fronte della impossibilità di poter far poi valere il giudicato formatosi in senso favorevole al Comune dinanzi al GA (sul punto v. Cass. n. 11808 del 12.04.22). In ogni caso, ha chiarito che la questione non rientra tra quelle di giurisdizione in quanto riguardante non tanto il profilo della sussistenza della potestas iudicandi in capo all’organo giurisdizionale, quanto piuttosto la possibilità che della pronuncia emessa la parte beneficiaria possa trarre effettiva utilità in sede concorsuale.
In conclusione occorre sottolineare come la sentenza confermi l’orientamento giurisprudenziale fatto proprio dalla Corte, per il quale viene negata al curatore fallimentare la facoltà di liberarsi ex art. 72 l. fall. da una convenzione urbanistica precedentemente stipulata dalla società in bonis, con lo scopo di tutelare interessi legati all’adempimento di una prestazione di cui beneficia la collettività (in senso analogo, T.A.R. Catania, (Sicilia) sez. II, 11/02/2020, n.323).