LEGITTIMO L’AVVISO DI ACCERTAMENTO NOTIFICATO AGLI EX SOCI E AL LIQUIDATORE DI UNA SOCIETÀ ESTINTA
È questa la principale conclusione a cui è giunta la CTP di Vicenza, con la sentenza n. 576/09/15, depositata il 1° luglio 2015.
A seguito dell’intervento dell’art. 28, comma 4, del D.lgs. n. 175/14, è stato previsto che sono validi gli atti impositivi intestati alla società estinta nei cinque anni successivi alla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese, se notificati al liquidatore e ai soci ai sensi dell’art. 2495 c.c. e dell’art. 36 del D.P.R. n. 602/73 e non, invece, in qualità di legali rappresentanti della società estinta (essendo in tal caso ormai estinta e priva di personalità giuridica e legittimazione passiva).
Tuttavia, l’emissione degli avvisi di accertamento in questione è possibile solo nei confronti delle società la cui richiesta di cancellazione dal Registro delle Imprese è stata presentata dal 13 dicembre 2014, data di entrata in vigore del D.lgs. n. 175/2014, in quanto la suddetta disposizione ha natura sostanziale e, come tale, non può essere applicata retroattivamente (Cassazione, n. 6743/2015).
Nel merito, la CTP di Vicenza ha precisato che sono validi gli accertamenti emessi nei confronti di ex soci e liquidatori di società estinte, in virtù della rispettiva responsabilità, di questi ultimi per le obbligazioni sociali non soddisfatte e/o in caso di mancato pagamento dei debiti sociali; in capo agli ex soci, per avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione.