LEGITTIMO PRESTARE ATTIVITÀ PROFESSIONALI GRATIS A PARENTI E AMICI
E’ di particolare interesse la decisione della Suprema Corte di Cassazione, n. 21972/15, depositata il 28.10 u.s., con cui è stato annullato l’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate emesso per presunti redditi non dichiarati da un professionista, perché ritenuto “reo” di aver prestato servizi a titolo gratuito a favore di parenti ed amici.
Tale decisione dei Giudici di legittimità si appoggia sul convincimento che il 70% dei soggetti beneficiari del particolare trattamento sarebbero stati, a loro volta, rappresentanti di società, clienti del professionista, la cui contabilità veniva da questi curata e fatturata regolarmente.
Quindi, consistendo la prestazione gratuita solamente nel mero “invio telematico delle dichiarazioni dei redditi” personali, il chiaro fine di accattivare ed incrementare più lavoro collaterale giustifica, secondo la Corte, “la gratuità dell’opera svolta dal professionista, in considerazione dei rapporti di clientela e di amicizia con gli stessi clienti”.