NON E’ APPLICABILE L’ISTITUTO DELL’AVVALIMENTO SUL REQUISITO DEL POSSESSO DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALL’ALBO NAZIONALE DEI GESTORI AMBIENTALI
Consiglio di Stato, V^, 30 aprile 2015, n. 2191
Tramite la pronuncia in esame, il Consiglio di Stato è intervenuto sulla questione dell’applicabilità dell’istituto dell’avvalimento, relativamente ai requisiti di cui agli artt. 38 e 39 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (e, in particolare, all’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Rifiuti). Il Collegio si è trovato a giudicare il caso in cui un Consorzio, ai fini della partecipazione alla gara, aveva affermato di concorrere in proprio, non indicando una specifica consorziata destinata a svolgere il servizio e nemmeno dichiarando che lo stesso non era in possesso dell’iscrizione che gli avrebbe consentito di svolgere le attività di raccolta e trasporto di rifiuti in proprio.
In particolare, il Collegio, confermando la sentenza del T.A.R. di primo grado, ha osservato che l’art. 34, comma 2, della L. 11 novembre 2014, n. 164 (che ha modificato l’art. 49 del Codice dei Contratti pubblici, inserendovi il comma 1-bis, a norma del quale “il comma 1 non è applicabile al requisito dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all’art. 212 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152”) è disposizione non dotata di carattere strettamente innovativo, ma ricognitivo dell’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’istituto dell’avvalimento non è applicabile nel caso di requisiti c.d. soggettivi. Nel caso specifico, poi, l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali costituisce un titolo abilitativo autorizzatorio di natura personale e, come tale, non cedibile con lo schema del contratto di avvalimento.
Sul punto, infatti, i giudici di Palazzo Spada rilevano che, nonostante l’ormai riconosciuta portata generale dell’istituto dell’avvalimento, rimane salva l’infungibilità dei requisiti ex artt. 38 e 39 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, in quanto requisiti di tipo soggettivo intrinsecamente legati al soggetto e alla sua idoneità a porsi come valido e affidabile contraente per l’Amministrazione. Tra questi, vanno certamente ricompresi l’iscrizione camerale nonché l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.