NUOVE PROSPETTIVE PER L’ART LENDING
L’approfondimento a cura dell’Avv. Pierluigi Piselli e della Dott.ssa Serena Nardoni
Lo studio Piselli and Partners ha iniziato da circa due anni ad approfondire a livello contrattuale all’art lending, un’operazione finanziaria di apertura di credito o di finanziamento a fronte della costituzione in garanzia di opere d’arte. Uno strumento di investimento che, nato dal sistema bancario dell’arte statunitense, permette ai collezionisti di fruire di immediata liquidità, da reinvestire nel mercato dell’arte stessa o in operazioni di altra natura.
Nei paesi anglofoni si tratta di un fenomeno consolidato, che nel 2019 si stima aver raggiunto un valore tra i 21 e i 24 miliardi di dollari (il 90% solo negli USA). In Italia lo scenario è sensibilmente diverso. C’è, infatti, una certa resistenza all’inquadramento dell’istituto, che è trattato come un ibrido tra il pegno e il mutuo con garanzia collaterale, garanzia costituita, appunto, dall’opera d’arte.
Tuttavia, mai come in questo momento, gli operatori del settore tutti, collezionisti in primis, avvertono la necessità di rianimare il mercato per poter ripartire.
Ci si interroga su quali siano le criticità che rendono le nostre banche restie ad accettare l’art lending, nonostante le attuali circostanze determinino una forte urgenza di liquidità. La risposta è da ricercare nella complessità insita nella valutazione delle opere d’arte, sia da parte dell’ente finanziatore, sia degli stessi clienti ed esperti, valutazione che è cruciale nella determinazione dell’importo erogabile a prestito.
Nel mercato manca, infatti, un sistema di riferimento che permetta di inquadrare in modo oggettivo il valore del bene, scevro dai rischi connessi alle oscillazioni del mercato.
L’attività di due diligence sull’opera ha ad oggetto l’autenticità e la provenienza del bene, l’analisi del titolo d’acquisto e dello stato di conservazione (condition report) e la verifica dell’attestato di libera circolazione e/o della licenza per l’esportazione -la sussistenza o meno di vincoli sulla proprietà è una discriminante fondamentale per la determinazione del valore.
Certamente un altro fattore discriminante è la sostanziale illiquidità del mercato dell’arte: il creditore entrato in possesso del bene pignorato, per l’immissione nel mercato ha di fronte a sé tempi di adempimento piuttosto lunghi e indefinibili, che contrastano con la necessità di accedere a risorse finanziarie, ponendo l’accento sul grado di rischio dell’operazione.
Indubbiamente una maggiore trasparenza delle transazioni, sulla cui attendibilità e bontà si potrebbe largamente discutere, e l’accessibilità ai database delle aste concluse hanno alimentato la fiducia generale e consentito alle parti di accordarsi sulla richiesta economica, con riferimento alla pubblicità dei prezzi battuti dalle case d’asta.
In questo senso, l’arte ha margine per diventare un asset sempre più competitivo, pur vedendosi necessario specificare che l’accesso a tassi d’interesse convenienti è garantito solo a fronte di opere d’arte di valore stabile e, il più delle volte, notevole, precludendo l’ingresso a tutti quei collezionisti “modesti” o non intenzionati ad impegnare l’intera collezione.
Emerge quindi il carattere contraddittorio dell’istituto che, se da un lato nasce per rendere le opere d’arte competitive nel mercato finanziario, dall’altro attua una logica fortemente elitaria e restrittiva, che esclude larga parte del settore collezionistico.
Dette logiche di ostruzionismo all’art lending e di determinazione dei tassi d’interesse sottendono al ruolo centrale rivestito dalle banche nel mercato dei prestiti.
Una criticità, questa, già evidenziata in ambito più generale trattando del tema ad ampio respiro, per cui si è giunti all’elaborazione di una rete di scambio di prestiti gestiti direttamente dai privati.
È il DeFi (Decentralized Finance), che nella blockchain e negli smart contracts ha trovato il perfetto strumento di esecuzione. Il cosiddetto peer-to-peer lending è un prestito personale erogato tra privati attraverso Internet, senza passare attraverso i tradizionali canali quali società finanziarie e banche. Ciò è possibile attraverso la creazione di un marketplace dedicato che, secondo le logiche della blockchain pubblica, non è controllato da un’autorità centrale, ma poggia su un sistema decentralizzato in cui ogni nodo della rete detiene una copia del registro (Libro Mastro) delle transazioni. Il sistema è poi regolato da smart contracts, protocolli di transazione computerizzati che eseguono i termini del contratto, garantendo l’immutabilità del codice nel tempo, l’automazione dei rapporti e, appunto, la decentralizzazione.
Concretamente, lo smart contract che regola lo scambio di prestiti interviene autonomamente conferendo l’ammontare del prestito al soggetto richiedente, previa autorizzazione del creditore, e gestendo il pagamento del debito, complessivo del tasso di interesse stabilito dalle parti in sede di accordo.
Soffermandoci sul tasso d’interesse, che abbiamo identificato come punto focale per il discorso sull’art lending, va detto che il suo ammontare è stabilito dallo stesso creditore, trattandosi di “libero mercato”. Inoltre, la commissione riconosciuta alla piattaforma blockchain su cui lo smart contract opera, solitamente non supera l’1%, impattando in minima parte sui costi dell’operazione.
Molteplici sono i risvolti di rilievo per il mercato dell’arte. In quest’ottica, l’idea di conciliare l’art lending e il peer-to-peer lending, permetterebbe l’apertura dell’istituto anche a tutti quei collezionisti che dispongono di opere d’arte di valore più modesto: la concessione di finanziamenti, previa costituzione a garanzia di opere d’arte, dipenderebbe unicamente dall’accordo tra le parti, accordo che include la determinazione del tasso d’interesse da corrispondere direttamente al creditore.
Il contratto, una volta registrato su blockchain, è regolato da smart contract, secondo il meccanismo già illustrato.
Sotto altro profilo, poi, con riferimento invece alla difficoltà di valutazione e alla volatilità del mercato dell’arte, sono noti diversi esempi di piattaforme blockchain per la certificazione di opere d’arte e tutela del diritto d’autore, che potremmo immaginare di implementare nell’innovativo sistema di finanziamento con collaterale. La tecnologia, infatti, potrebbe essere in grado di certificare l’autenticità di un’opera d’arte, corredata di quella documentazione che abbiamo detto essere determinante per la stima del bene e necessaria per scongiurare eventuali plagi, violazioni del copyright e illecita diffusione di immagini.
Una sorta di “Certificato Digitale”, così come è stato pensato nel giugno del 2018 dalla ArtID, azienda svizzera ma di matrice italiana che, una volta attuato, ben potrebbe facilitare le operazioni di art lending.
La ArtID ha infatti ideato uno strumento di sistematizzazione e certificazione di tutti i documenti che corredano un’opera d’arte, messi a disposizione su un marketplace dedicato, in formato cartella “zip”. La cartella contiene, a titolo esemplificativo: foto in alta risoluzione, autentica dell’autore, ogni sorta di documento d’archivio che testimoni l’esistenza e l’originalità del bene, elenco delle mostre in cui l’opera risulta essere stata esposta, eventuali testi rilevanti dedicati all’opera o estratti di pubblicazioni in cui essa compare, perizie, atti di cessione e contratti di compravendita.
Una volta caricata nel sistema, la certificazione digitale non è modificabile, sia per i contenuti che per le informazioni circa la data di creazione e di aggiornamento della cartella.
Avere contezza dell’autenticità dei dati relativi all’opera d’arte, consultabili in tempo reale da tutti i nodi della rete blockchain, agevola le operazioni di art lending: chiunque decida di prendere parte alla rete, accetta il sistema di fiducia alla base del funzionamento della piattaforma, per cui tutti gli utenti sono a conoscenza di eventuali modifiche circa lo stato del bene e possono verificarne l’effettività. Allo stesso tempo, instaurare un rapporto diretto tra creditore e debitore, fa sì che le parti si accordino liberamente, senza alcuna barriera di accesso alla trattativa (contrariamente a quanto evidenziato nel rapporto con gli istituti bancari, che -come visto- si riservano il diritto di rifiutare come garanzia collaterali di più modesto valore).
Infine, non sono da sottovalutare neanche le convenienti condizioni di tasso d’interesse avanzate dalle piattaforme blockchain, decisamente migliori rispetto alle fee richieste dalle banche.
Le potenzialità di una commistione tra art lending e peer-to-peer lending sono notevoli, non solo con riferimento alle opere d’arte tradizionalmente intese, quindi con una propria fisicità, ma anche e soprattutto relativamente a tutta quella sezione di mercato dedicata completamente all’arte digitale, che per sua natura già si poggia su blockchain. In questo caso sarebbe ancor più stimolante immaginare di poter includere tra le clausole contrattuali anche la possibilità di disporre dell’opera d’arte – entro i termini previsti dall’accordo- alimentando la circolazione e divulgazione dell’opera stessa, in un circolo virtuoso che influirebbe positivamente anche sulla notorietà dell’artista.