OBBLIGHI INFORMATIVI RISPETTO A RISOLUZIONI CONTRATTUALI SOPRAVVENUTE NEL CORSO DI GARA
L’elaborazione giurisprudenziale in materia di obblighi dichiarativi dell’operatore economico è in continua evoluzione.
Mentre è oramai pacifico il principio di onnicomprensività della dichiarazione rispetto a provvedimenti civili, penali e amministrativi precedenti alla presentazione dell’offerta, il T.A.R. Lazio si è recentemente pronunciato rispetto alla diversa ipotesi di risoluzione contrattuale sopravvenuta al termine per la presentazione della domanda di partecipazione, ma in una fase precedente al momento in cui la procedura è stata definita mediante l’aggiudicazione della gara.
Cosa succede, dunque, allorché l’operatore economico subisca una risoluzione in danno, o altro provvedimento sanzionatorio, nel pieno svolgimento di una procedura di gara?
Il T.A.R. Lazio, con la recentissima sentenza n. 2442 del 25.2.2020, ha affermato che a carico dell’operatore economico sussiste «un onere di tempestiva ed immediata informazione», che impone non solo la puntuale dichiarazione al momento della presentazione della domanda di partecipazione, ma anche la tempestiva comunicazione in corso di gara qualora il provvedimento intervenga successivamente alla presentazione di detta domanda.
Difatti, «per giurisprudenza ormai pressoché pacifica», l’omessa dichiarazione, non consentendo all’amministrazione di poter svolgere correttamente e completamente la valutazione di affidabilità professionale dell’impresa, costituisce ragione, in sé, di inaffidabilità dell’impresa e dunque motivo di esclusione dalla gara ex art. 80, comma 5, lett. f-bis) del D.lgs. n. 50/2016;
Ebbene, per il T.A.R. Lazio, tale omissione può essere originaria ma anche sopravvenuta.
Si tratta, tuttavia, di capire entro quali termini l’operatore economico debba comunicare la risoluzione contrattuale sopravvenuta alla data di presentazione dell’offerta.
La sentenza in commento non fornisce indicazioni precise: da un lato, statuisce che tale obbligo informativo deve essere ‘tempestivo’ e ‘immediato’, ma dall’altro afferma che nel caso di specie la comunicazione della risoluzione avrebbe dovuto essere effettuata «entro i termini di conclusione di quest’ultima».
Un’incertezza applicativa potrebbe dunque sorgere allorché la procedura si protragga per un tempo considerevole: in tal caso, infatti, l’onere informativo potrebbe essere assoluto prima della conclusione della procedura, ma non in maniera tempestiva e immediata.
Alla luce di ciò, appare opportuno che l’operatore economico impronti il proprio comportamento alla massima cautela e informi le Stazioni Appaltanti delle gare in corso nel più breve tempo possibile, predisponendo una dichiarazione completa, che dia conto di tutte le iniziative intraprese per dimostrare al mercato la propria affidabilità professionale.