OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA: IL CONSIGLIO DI STATO SULLA C.D. DOPPIA RIPARAMETRAZIONE

Nessun obbligo per la Stazione Appaltante di attribuire alla migliore offerta tecnica in gara il punteggio massimo previsto dalla lex specialis mediante il criterio della c.d. doppia riparametrazione, in mancanza di espressa previsione sul punto del disciplinare medesimo.

Questo il principio espresso dalla Quinta Sezione del Consiglio di Stato nella recente sentenza n. 1845 del 23 marzo u.s., resa sul ricorso presentato da due imprese partecipanti – in forma di costituendo RTI –  ad appalto pubblico per l’affidamento di lavori di riqualificazione stradale, avverso l’annullamento della loro aggiudicazione pronunciato dal giudice di prime cure.

I giudici di Palazzo Spada, in continuità con il maggioritario e consolidato orientamento giurisprudenziale in materia (Cons. St., sez. V, 27 gennaio 2016, n. 266; id. 30 gennaio 2017, n. 373; id. 12 giugno 2017, n. 2811 e n. 2852; id., sez. III, 20 luglio 2017, n. 3580), nonché in ossequio al disposto delle Linee Guida ANAC n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”, hanno posto in luce la mera facoltà, per l’Amministrazione appaltante, di procedere alla riparametrazione dei punteggi, a condizione che la stessa sia prevista nel bando di gara.

A mente delle richiamate Linee Guida, invero, “quando i punteggi relativi a un determinato criterio sono attribuiti sulla base di subcriteri può accadere che nessun concorrente raggiunga il punteggio massimo previsto; ciò rischia di alterare la proporzione stabilita dalla stazione appaltante tra i diversi elementi di ponderazione, specie quando la valutazione è basata sul metodo aggregativo compensatore. La stazione appaltante procede, se previsto nel bando di gara, alla riparametrazione dei punteggi per riallinearli ai punteggi previsti per l’elemento di partenza. L’operazione di riparametrazione può avvenire sia in relazione ai criteri qualitativi sia in relazione ai criteri quantitativi (laddove non siano previste modalità che consentono di attribuire alla migliore offerta il punteggio massimo) con riferimento ai punteggi relativi ai singoli criteri o, laddove siano previsti, in relazione ai singoli sub-criteri”.

In sostanza, i supremi Giudici Amministrativi non hanno ritenuto di condividere le argomentazioni dei ricorrenti, evidenziando come la c.d. doppia riparametrazione dei punteggi vada ricondotta ad una scelta discrezionale dell’amministrazione da compiersi ex ante.

In tal senso, è evidenziato nella sentenza in commento, la stessa deve risultare chiaramente manifestata nella lex specialis, mediante una clausola esplicita, ovvero anche mediante una previsione implicita, ma dal significato inequivoco, da cui poter desumere la volontà della P.A. di applicare non solo il metodo compensativo aggregatore, ma anche la riparametrazione del totale del punteggi complessivamente riportato per l’offerta tecnica, in modo da assicurare il rispetto dell’equilibrio tra i diversi elementi di ponderazione previsto dalla stazione appaltante.

Nel caso di specie, nel disciplinare non è rintracciabile alcuna delle dette previsioni, dunque il ricorso è stato respinto.

 

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