OMESSA DICHIARAZIONE DEI REDDITI: ANNULLATO L’AVVISO DI ACCERTAMENTO LIMITATO AI SOLI RICAVI MEDI
Così la Sezione milanese, con la sentenza, n. 2544/01/15, del 9 marzo 2015, depositata il 10 giugno 2015, ha statuito in un caso di un soggetto operante con partita Iva.
Secondo la C.T.R. Lombardia, per poter – l’Ufficio – procedere ad un accertamento di tipo induttivo, è necessario ricorrere all’analisi dei conti correnti bancari per inquadrare il fatturato conseguito dal contribuente, in caso di non presentazione della dichiarazione dei redditi; mentre non è possibile accertare un reddito sulla base dei dati medi delle società del settore di riferimento.
L’iter processuale aveva visto, inizialmente, notificati due avvisi di accertamento ai fini Irpef, Irap e Iva, per le annualità 2005 e 2006, con il metodo induttivo, per omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi; infatti, l’Ufficio delle Entrate aveva proceduto ad accertare gli imponibili, non dichiarati, riportandosi alla media dei redditi prodotti da alcuni soggetti selezionati tra quelli operanti nel medesimo mercato di riferimento del contribuente.
Questi, impugnati i predetti avvisi, si vedeva respingere i propri ricorsi, in primo grado, con la sentenza, n. 309/25/13, della C.T.P. di Milano; tuttavia, ricorrendo in appello alla C.T.R., in forza della ritenuta violazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 3 della Legge n. 241/1990, dell’art. 7 della Legge n. 212/2000, nonché dell’art. 41 del D.P.R. n. 600/73, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, il Giudice lombardo accoglieva parzialmente le ragioni difensive dell’appellante.
A fondamento del proprio convincimento, la C.T.R. Lombardia poneva la mancata indicazione, da parte dell’Ufficio, del minimo e del massimo ai fini dell’effettuazione della media complessiva dei redditi presumibilmente prodotti dal contribuente ed, inoltre, la mancata motivazione della scelta di applicare la media anziché, a titolo esemplificativo, il minimo o il massimo dei redditi relativi al campione selezionato.
A fronte dell’assenza di dati, secondo la C.T.R., l’Ufficio avrebbe potuto considerare il fatturato del contribuente comunque prodotto, sebbene non dichiarato, nonché i movimenti sui conti correnti e gli aiuti ricevuti dalla famiglia, invece di limitarsi ad osservare che non vi erano ulteriori dati o notizie da porre a fondamento della pretesa, non effettuando alcun riferimento ai cluster degli studi di settore e assoggettando i redditi accertati anche all’imposta Irap.
Pertanto la C.T.R. Lombardia, in parziale accoglimento dell’appello, rideterminava il reddito del contribuente, per gli anni 2005 e 2006, nella misura indicata nelle fatture dallo stesso emesse, da assoggettare ai soli fini Irpef e Iva, con sanzioni al minimo e interessi.