PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO: DALL’ANAC ANALISI E SUGGERIMENTI PER LE STAZIONI APPALTANTI

L’approfondimento a cura dell’Avv. Sara Lepidi

 

Lo scorso 16 marzo l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha pubblicato la Delibera, n. 219, con la quale ha fornito alle PA suggerimenti per i contratti di partenariato pubblico-privato, elaborati tenendo conto delle risultanze emerse nell’ambito della propria attività di vigilanza e delle indicazioni già contenute nello schema di “Contratto di concessione per la progettazione, costruzione e gestione di opere pubbliche a diretto utilizzo della Pubblica Amministrazione, da realizzare in partenariato pubblico privato”, emanato di recente dall’Autorità e dal Ministero dell’Economia delle Finanze (Delibera n. 1116 del 22 dicembre 2020).

Lo scopo dell’indagine era quello di evidenziare le difficoltà operative nelle quali possono imbattersi le stazioni appaltanti nell’utilizzo dello strumento del contratto di partenariato pubblico privato (PPP), un istituto strategico per il settore pubblico, con indubbie ricadute positive anche sulla collettività.
L’analisi condotta dall’ANAC ha avuto ad oggetto 70 procedimenti avviati e/o conclusi nel corso del 2020, in seguito al ricevimento di esposti o d’ufficio, nel rispetto del Regolamento del 16.10.2018 ed ha permesso di far emergere una serie di problematiche riscontrate nelle diverse fasi dell’affidamento e della gestione del contratto.
Si tratta di distorsioni che possono avere l’effetto di vanificare l’utilità di questa peculiare tipologia contrattuale. Se, infatti, con il modello in esame è possibile conseguire i diversi vantaggi correlati all’apporto operativo e/o economico di operatori privati, resta ferma l’estrema complessità dello strumento, che si rileva già nell’attività di programmazione/progettazione, oltre che nella procedura di scelta del contraente e nel corso della esecuzione/gestione del contratto.

In particolare, attraverso l’esame della casistica e della documentazione acquisita nel corso dell’attività di vigilanza svolta, l’ANAC ha individuato le criticità dell’istituto in generale e quelle riscontrabili nelle diverse fasi (predisposizione della documentazione di gara; esecuzione; utilizzo del project financing).
La Delibera contiene inoltre importanti considerazioni dell’Autorità in merito alla qualificazione delle stazioni appaltanti; all’utilizzo del dibattito pubblico; ai possibili strumenti per la sollecitazione della concorrenza e della qualità nel project financing; alla corretta allocazione dei rischi e rispetto delle tempistiche.
Con il provvedimento in parola, l’Autorità mira a portare avanti la propria azione di impulso all’utilizzo di un istituto certamente strategico per il settore pubblico e con indubbie ricadute positive anche sulla collettività, affiancando agli atti di indirizzo e di regolazione, adottati di recente o in corso di aggiornamento, uno strumento ulteriore, volto a fornire una diversa prospettiva e contribuire a porre l’attenzione delle amministrazioni sulle diverse difficoltà applicative nelle quali potrebbero imbattersi.

Alcune delle problematiche riscontrate potrebbero essere evitate proprio tenendo nella dovuta considerazione le puntuali indicazioni contenute nel richiamato schema di “Contratto di concessione per la progettazione, costruzione e gestione di opere pubbliche a diretto utilizzo della Pubblica Amministrazione, da realizzare in partenariato pubblico privato”.
Quest’ultimo si aggiunge agli indirizzi già forniti, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 181, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, riguardo all’allocazione dei rischi e all’elaborazione della relativa matrice, nelle Linee guida n. 9 recanti “Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 318 del 28 marzo 2018.

Sul punto, è stata avviata una consultazione, nell’ambito della valutazione di impatto della regolazione (VIR), finalizzata ad un aggiornamento delle predette Linee Guida.

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