PERGOTENDE E TETTOIE: POSSIAMO RIPARARCI DAGLI EVENTI ATMOSFERICI SENZA PERMESSO DI COSTRUIRE?

Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 7 maggio 2018, n. 2718

Il Consiglio di Stato si pronuncia per la prima volta sull’esigenza o meno del permesso di costruire per tettoie e pergotende dopo la “liberalizzazione”.

Il Comune di Roma aveva ordinato ai ricorrenti appellanti, il primo quale usufruttuario responsabile e la seconda quale nuda proprietaria, di rimuovere in quanto abusiva, perché realizzata senza titolo alcuno, una copertura con tenda in tessuto sorretta da una struttura principale e secondaria di legno installata sulla terrazza a livello del locale soffitta al sesto piano dell’immobile.

Il TAR del Lazio aveva respinto il ricorso proposto dagli interessati contro tale provvedimento, ritenendo che l’opera integrasse ristrutturazione soggetta al necessario rilascio di un permesso di costruire, e non di un titolo edilizio minore, in quanto struttura stabile modificatrice della sagoma dell’edificio, e che quindi in mancanza del permesso stesso ne fosse stata correttamente ingiunta la demolizione.

Contro tale sentenza, gli originari ricorrenti hanno proposto impugnazione.

Il Consiglio di Stato, nell’accogliere il gravame, rileva come l’abuso contestato ai ricorrenti appellanti consiste nella realizzazione di una tettoia, ovvero di un intervento la cui disciplina non è definita in modo univoco né nella normativa né in giurisprudenza.

In proposito, il Collegio richiama l’art. 6 del T.U. 6 giugno 2001 n. 380, che contiene l’elenco delle opere di c.d. edilizia libera, le quali non necessitano di alcun titolo abilitativo, chiarendo che “a prescindere dalla natura esemplificativa o tassativa che si voglia riconoscere a tale elenco, va poi osservato che esso comprende voci di per sé abbastanza generiche, tali da poter ricomprendere anche opere non espressamente nominate”.

Con la precisazione che “con riferimento alle tettoie, rileva in particolare la voce di cui all’art. 6 comma lettera e) quinquies, che considera opere di edilizia libera gli “elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici”, concetto nel quale può sicuramente rientrare una tettoia genericamente intesa, come copertura comunque realizzata di un’area pertinenziale, come il terrazzo. La norma è stata introdotta dall’art. 3 del D. Lgs. 25 novembre 2016 n. 222, ma si deve considerare applicabile anche alle costruzioni precedenti, come quella per cui è causa […]”.

Il Collegio richiama, inoltre, il recente intervento operato dal Legislatore in materia con il DM 2 marzo 2018, recante “Approvazione del glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera” ai sensi del menzionato D.Lgs n. 222/2016.

Il Consiglio di Stato conclude evidenziando che “Da tutto ciò, emerge chiara una conseguenza: non è possibile affermare in assoluto che la tettoia richiede, o non richiede, il titolo edilizio maggiore e assoggettarla, o non assoggettarla, alla relativa sanzione senza considerare nello specifico come essa è realizzata. In proposito, quindi, l’amministrazione ha l’onere di motivare in modo esaustivo, attraverso una corretta e completa istruttoria che rilevi esattamente le opere compiute e spieghi per quale ragione esse superano i limiti entro i quali si può trattare di una copertura realizzabile in regime di edilizia libera”.

Torna su
Cerca