Nella conversione del Decreto “PNRR 2” le varianti da “caro materiali”

Dalla conversione del Decreto “PNRR 2” un’apertura del legislatore sulle varianti da “caro materiali”.

Approfondimento a cura dell’Avv. Alessandro Bonanni e dell’Avv. Giorgia Matteucci

 

Tra le tante novità introdotte dalla legge di conversione spiccano le modifiche all’art. 7 (recante: “Ulteriori misure urgenti abilitanti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”), con cui il Legislatore ha inteso aprire spazi per l’introduzione di varianti in corso d’opera volte a ridurre l’impatto, sullo specifico appalto, dei gravi fenomeni inflativi in atto.

Tutto ciò fornendo, attraverso i commi 2-ter e 2-quater, un’interpretazione autentica dell’art. 106 del Codice Appalti, e prevedendo un apposito iter procedurale volto a consentire l’adozione di varianti da “caro materiali”.

In particolare, a mezzo del comma 2-ter del citato art. 7, viene espressamente riconosciuto che, tra le circostanze che possono dar luogo a modifiche o varianti dei contratti di appalto in corso di esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 106 del D.lgs 50/2016 – senza doversi procedere quindi ad una nuova procedura di aggiudicazione – debbano essere annoverate anche gli eventi imprevisti ed imprevedibili che alterino in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell’opera.

Il sopravvenire in corso d’opera di un fenomeno inflativo straordinario e incontrollabile, come quelli oggi riscontrabili e derivanti dalla persistenza della pandemia Sars-CoV-19 e dal conflitto in Ucraina, è quindi da ritenersi ricadente nella situazione prevista dall’art. 106, comma 1, lettera c), n. 1), del D.Lgs. n. 50/2016, norma che consente l’introduzione di varianti contrattuali e progettuali la cui necessità sia “determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore”.

In aggiunta a quanto sopra, con il successivo comma 2-quater, il Legislatore ha procedimentalizzato la possibilità per le parti del rapporto contrattuale (stazione appaltante e appaltatore) di proporre varianti in corso d’opera che assicurino, a determinate condizioni, risparmi di spesa da utilizzare in compensazione per far fronte alle sopravvenute variazioni del costo dei materiali.

Tale recente intervento normativo, quindi, da un lato apre uno spiraglio per i numerosi appaltatori che si trovano ad eseguire commesse aggiudicate da tempo e divenute, nella situazione attuale, gravemente anti-economiche e non remunerative, e, dall’altro, offre anche alle stazioni appaltanti uno strumento giuridico aggiuntivo per superare situazioni di impasse che possano pregiudicare il completamento della commessa e il conseguimento dell’interesse pubblico sottostante.

In definitiva, alla luce dei recenti interventi normativi di natura “emergenziale”, tra i quali si può annoverare anche l’introduzione dei commi 2-ter e 2-quater all’art. 7 del D.L 36/2022, convertito con L. 79/2022 – qui in commento – si conferma lo sforzo continuo del Legislatore nel cercare possibili soluzioni ai gravi fenomeni inflativi che persistono nel sistema economico attuale, anche mediante un più agevole ricorso alle varianti in corso d’opera (istituto, quindi, che si aggiunge a tutti gli altri già messi in campo negli ultimi mesi, tra cui la disciplina introdotta dall’art. 26 del D.L. “Aiuti”, n. 50/2022).

 

Per approfondimenti  consultare  la nostra Task Force PNRR .

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PNRR 2 Caro materiali decreto
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