PREUSO: IL MARCHIO REGISTRATO DOPO SOGGIACE ALLA NOTORIETA’ DEL MARCHIO DI FATTO

La Corte di Cassazione, con la sentenza, n. 23393, depositata il 16 novembre c.a., in un contenzioso sorto per il legittimo utilizzo di un marchio tra due litiganti, accoglie la linea difensiva secondo cui la notorietà acquisita, in ambito nazionale e/o – a maggior ragione in ambito – internazionale, dà diritto all’uso esclusivo del marchio di fatto, invalidando il marchio registrato dopo.

Dunque, la distintività e la notorietà nel mercato di riferimento superano la registrazione intervenuta successivamente a favore di un altro marchio antagonista.

Il rischio di confusione, in cui il consumatore medio può cadere, conferisce al marchio di fatto – ma divenuto celebre e famoso – la tutela c.d. ultramerceologica.

I giudici precisano che il brand non necessariamente resta immutato nei suoi presupposti distintivi, nè sconta le condizioni di partenza, ma, in presenza di un fenomeno di secondary meaning (introdotto dal D.lgs. n. 480/1992), accorda al marchio inizialmente “debole” la stessa tutela assicurata a quello “forte” dal primo momento.

 

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