PROJECT FINANCING AD INIZIATIVA PRIVATA: LE INDICAZIONI DELL’ANAC
L’approfondimento a cura dell’Avv. Alessio Cicchinelli e del Dott. Franco Maria Zeppieri
Lo scorso 21 aprile, con delibera n. 329, l’ANAC ha fornito chiarimenti in merito alla pubblicazione dei provvedimenti finali dei procedimenti di valutazione di fattibilità delle proposte per la realizzazione in concessione di lavori in project financing ad iniziativa privata di cui all’art. 183, comma 15, d. lgs. 50/2016. Tali chiarimenti sono di particolare importanza, anche alla luce della rinnovata rilevanza applicativa che l’istituto del project ad iniziativa privata ha assunto successivamente alle novità introdotte dal cd. Decreto Semplificazioni (D.L. n. 76/20, come convertito con L. n. 120/20).
L’intervento da parte dell’Autorità si è reso necessario a seguito di una segnalazione concernente la mancata pubblicazione, da parte di una ASL, degli esiti delle proposte fornite dagli operatori economici ai sensi dell’art. 183, comma 15, D. Lgs. 50/2016, nell’ambito della realizzazione dei lavori di nuova costruzione di un ospedale.
In tal senso, l’Antiorruzione ripercorre la tradizione suddivisione in due fasi del project financing ad iniziativa privata, per la quale, la prima – di selezione del progetto di pubblico interesse – è intesa alla valutazione della fattibilità che giustifichi l’accoglimento della proposta formulata dall’aspirante promotore e la seconda – di scelta del contraente per l’affidamento dei lavori – costituisce la fase vera e propria della procedura pubblica di selezione, finalizzata a consentire alle imprese interessate l’aggiudicazione di una pubblica commessa.
Quanto alla prima fase di selezione del progetto di pubblico interesse, l’ANAC, in ossequio a consolidata giurisprudenza amministrativa, ritiene doverosa l’applicazione delle disposizioni di cui alla L. 241/1990, comprese le norme che impongono all’amministrazione, a fronte di un’istanza proveniente da un privato, di rappresentare con un provvedimento espresso gli esiti conclusivi del procedimento svolto, comprensivo delle motivazioni della scelta presa.
In virtù delle considerazioni sopra esposte, la citata delibera ha stabilito che le amministrazioni, all’interno delle procedure di project financing a iniziativa privata, sono tenute a concludere il procedimento di valutazione di fattibilità con l’adozione di un provvedimento espresso e motivato ai sensi della L. 241/1990. Tale indicazione dovrà essere rispettata sia nel caso di esito positivo che negativo della valutazione delle proposte degli operatori economici di cui all’art 183, comma 15, D. Lgs. 50/2016.
Per ulteriormente rafforzare le esigenze di trasparenza insite in tale indicazione, poi, l’Autorità raccomanda alle Amministrazioni la pubblicazione di tale provvedimento secondo i principi contenuti nel D.Lgs. n. 33/13 e ss. mm. e ii., nella sotto-sezione di “Amministrazione Trasparente” – “Altri contenuti – “Dati ulteriori”, anche tramite un collegamento ipertestuale dalla sotto-sezione “Provvedimenti” e, auspicabilmente, anche dalla sotto-sezione “Bandi di gara e contratti”.