CONTRIBUTO ANAC 2024
CONTRIBUTO ANAC 2024: DEFINITO CON DELIBERA ANAC DEL 19 DICEMBRE 2023, N. 610 L’IMPORTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE IN ATTUAZIONE DELL’ART. 1, COMMI 65 E 67 DELLA LEGGE N. 266 DEL 23 DICEMBRE 2005
A cura di Avv. Emilia Piselli, Dott. Alessio Dell’Aquila
Nuova importante delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con cui è stato fissato l’importo del contributo dovuto alla stessa da stazioni appaltanti, operatori economici e società organismi di attestazione, come previsto dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, in relazione all’anno 2024.
L’Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC), con Delibera n. 610 del 19 dicembre 2023, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 12 gennaio 2024 (GU Serie Generale n.9, anno 165°, pg. 69), ha stabilito l’importo del contributo ad essa stessa dovuto per l’anno 2024.
Nel provvedimento, in vigore dal 1°gennaio 2024, si definiscono:
- I soggetti tenuti alla contribuzione (art. 1);
- L’entità della contribuzione (art. 2);
- Le modalità e i termini di versamento della contribuzione (art. 3);
- La riscossione coattiva (art. 4);
- La procedura finalizzata all’ottenimento del rimborso in caso di versamenti indebiti (art. 5)
Soggetti tenuti alla contribuzione
Ai sensi dell’art. 1 del provvedimento in esame, sono tenuti alla contribuzione in favore dell’ANAC le stazioni appaltanti, gli operatori economici che intendano partecipare alle procedure di scelta del contraente attivate dalle stazioni appaltanti e le società organismo di attestazione.
Dal versamento della contribuzione sono, invece, esentati le stazioni appaltanti e gli operatori economici in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture in contesto di ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici degli anni 2016 e 2017, nonché in relazione alle procedure di affidamento alle quali si applica il decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 192 del 2 novembre 2017.
Ai fini del predetto esonero è, tuttavia, necessario che il responsabile del procedimento invii all’indirizzo PEC protocollo@pec.anticorruzione.it, entro i 15 giorni solari successivi alla pubblicazione della procedura, la richiesta di esonero mediante apposito modello disponibile sul sito dell’ANAC.
Entità del Contributo ANAC 2024
All’interno del provvedimento, l’ANAC distingue due diversi regimi contributivi.
Per quanto riguarda le stazioni appaltanti e gli operatori economici, sono state previste diverse fasce relative all’importo posto a base di gara alle quali corrispondono diversi importi da versare a titolo di contributo all’ANAC. Gli importi specifici sono riportati nella seguente tabella.
Importo posto a base di gara | Quota stazioni appaltanti | Quota operatori economici |
Inferiore a € 40.000 | Esente | Esente |
Uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000 | € 35,00 | Esente |
Uguale o maggiore a € 150.000 e inferiore a € 300.000 | € 250,00 | € 18,00 |
Uguale o maggiore a € 300.000 e inferiore a € 500.000 | € 33,00 | |
Uguale o maggiore a € 500.000 e inferiore a € 800.000 | € 410,00 | € 77,00 |
Uguale o maggiore a € 800.000 e inferiore a € 1.000.000 | € 90,00 | |
Uguale o maggiore a €1.000.000 e inferiore a € 5.000.000 | € 660,00 | € 165,00 |
Uguale o maggiore a €5.000.000 e inferiore a € 20.000.000 | € 880,00 | € 220,00 |
Uguale o maggiore a €20.000.000 | € 560,00 |
L’ammontare del contributo dovuto dalle società organismo di attestazione deve, invece, essere pari al 2% dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio finanziario.
Modalità e termini di versamento della contribuzione
Il provvedimento in esame prevede modalità e termini differenziati in relazione ai diversi soggetti tenuti alla contribuzione. In particolare:
- Stazioni appaltanti: il pagamento del contributo deve essere effettuato entro il termine di scadenza del bollettino MAV, emesso dall’ANAC con scadenza trimestrale, per un importo pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo di riferimento;
- Operatori economici: il pagamento deve essere, in questo caso, effettuato mediante l’utilizzo del portale dei pagamenti messo a disposizione dall’ANAC; gli OE sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione dell’offerta, l’avvenuto versamento della somma dovuta; essendo tale adempimento condizione di ammissibilità alla procedura, la mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento della somma dovuta è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente;
- Società organismo di attestazione: il pagamento va effettuato entro 90 giorni decorrenti dall’approvazione del proprio bilancio mediante il portale dei pagamenti messo a disposizione dall’ANAC; le somme dovute possono anche essere oggetto di rateizzazione, previa corresponsione degli interessi dovuti per legge che inizieranno a decorrere trascorsi i 90 giorni dall’approvazione del bilancio; il termine ultimo per il versamento viene fissato dall’ANAC nel 31 dicembre 2024.
L’ANAC specifica, inoltre, che per ciascuna procedura di scelta del contraente suddivisa in più lotti, l’importo dovuto dalle stazioni appaltanti debba essere calcolato applicando la contribuzione corrispondente al valore complessivo posto a base di gara. Diversamente, gli operatori economici, qualora partecipino a procedure di scelta del contraente suddivise in più lotti, dovranno versare il contributo corrispondente al valore di ogni singolo lotto per il quale presentano offerta.
Riscossione coattiva
In caso di mancato adempimento del pagamento della contribuzione da parte di stazioni appaltanti e società organismi di attestazione, l’ANAC darà avvio alla procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme dovuto maggiorate, oltre che degli interessi legali, anche delle maggiori somme ai sensi della normativa vigente.
Versamenti indebiti e rimborso
Nel caso in cui i soggetti tenuti alla contribuzione versino un importo maggiore a quello dovuto in osservanza del provvedimento in esame, è possibile presentare all’ANAC istanza motivata di rimborso corredata da idonea documentazione giustificativa, seguendo le indicazioni e le modalità riportate sul sito dell’Autorità.
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2024/01/12/9/sg/pdf