Produzione di energia da fonti rinnovabili e interesse pubblico prevalente: nuove indicazioni dal Consiglio di Stato

Produzione di energia da fonti rinnovabili e interesse pubblico prevalente: nuove indicazioni dal Consiglio di Stato

A cura di Daniele BracciGianluca Podda, Dr. Andrea Campiotti

energia rinnovabili

 

Con la recente sentenza del Consiglio di Stato n. 2808 del 2 aprile 2025 è stato parzialmente accolto l’appello proposto da un privato per la riforma della sentenza del T.A.R. Firenze n. 1047 del 26 settembre 2022, che aveva rigettato il ricorsoproposto avverso un provvedimento di diniego avente ad oggetto la “Richiesta di rilascio di Autorizzazione Paesaggistica per l’esecuzione dei lavori di installazione di pannelli fotovoltaici”. 

Sul rilascio del provvedimento si era espressa dapprima la Commissione per il paesaggio del Comune di Firenze – che aveva reso parere favorevole, ancorché condizionato al fatto che l’intervento fosse conforme ad alcune prescrizioni di carattere paesaggistico – e successivamente la competente Soprintendenza, che si era pronunciata negativamente sul rilascio.  

Pertanto, il privato aveva presentato nuovamente istanza di autorizzazione paesaggistica, proponendo una diversa soluzione progettuale per l’istallazione dei pannelli fotovoltaici, che, tuttavia, veniva ritenuta non conforme alla disciplina paesaggistica dalla Commissione per il paesaggio. 

Con successivo provvedimento, il Comune rigettava l’istanza, adeguandosi ai pareri negativi resi sia dalla Soprintendenza che dalla Commissione per il paesaggio.

A questo punto, vedendosi rigettata l’autorizzazione paesaggistica, il privato proponeva ricorso dinanzi al T.A.R. Firenze, che lo rigettava, ritenendo adeguatamente motivati i pareri resi sul rilascio del provvedimento e, conseguentemente, del tutto legittimo il diniego del Comune.

Conclusosi il giudizio di prime cure, il privato proponeva appello per la riforma della sentenza del T.A.R. Firenze dinanzi al Consiglio di Stato che, con la recente pronuncia in esame, lo ha parzialmente accolto, svolgendo alcune considerazioni sul tema dell’interesse pubblico prevalente rapportato alla produzione di energia da fonti rinnovabili che meritano di essere evidenziate.

In particolare, il Collegio, osservando che “l’istallazione dei pannelli sulle coperture degli edifici non è dubbio che crei un certo impatto visivo, ciò che giustifica la valutazione di incidenza paesaggistica dell’impianto in zone vincolate [nella fattispecie, si trattava di un intervento inserito in area soggetta a vincolo paesaggistico, n.d.a.]”, ha tuttavia aggiunto che “la normativa di riferimento nel tempo ha introdotto semplificazioni che mirano a incentivare la diffusione delle rinnovabili, nell’ottica di contemperare l’interesse pubblico alla tutela del paesaggio con l’altrettanto rilevante interesse pubblico volto all’incremento della produzione di energia da fonti alternative”. 

Più nel dettaglio, il Consiglio di Stato, dopo aver osservato che “la presenza del fotovoltaico sul tetto, alla luce delle sopravvenute esigenze energetiche, non può essere più percepita in assoluto come fattore di disturbo” e che “l’attenzione deve quindi essere focalizzata sulle modalità con cui i pannelli fotovoltaici sul tetto sono inseriti negli edifici che li ospitano e nel paesaggio circostante”, ha altresì evidenziato che la produzione di energia da fonti rinnovabili costituisce “un obiettivo di interesse nazionale” e che gli impianti devono qualificarsi come “opera di pubblica utilità, il che comporta che “le motivazioni del diniego devono essere particolarmente stringenti

Peraltro, occorre osservare che la questione esaminata dalla sentenza in commento non è nuova al Consiglio di Stato che, con sentenza n. 2983 del 12 aprile 2021, aveva già avuto modo di evidenziare che “la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è un’attività di interesse pubblico, che contribuisce anch’essa non solo alla salvaguardia degli interessi ambientali ma, sia pure indirettamente, anche a quella dei valori paesaggistici”. 

Al riguardo, peraltro, occorre aggiungere che l’indirizzo della giurisprudenza amministrativa trova oggi conferma nel quadro normativo – europeo e nazionale – di riferimento.

A livello europeo, il Regolamento (UE) 2022/2577che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili”, all’art. 3, comma 2, stabilisce che gli Stati membri “provvedono a che nella procedura di pianificazione e autorizzazione, in sede di ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi, sia accordata priorità alla costruzione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché allo sviluppo della relativa infrastruttura di rete, quanto meno per i progetti riconosciuti come d’interesse pubblico prevalente”. 

Quanto disposto dalla normativa europeo trova, da ultimo, conferma nel recente D.lgs. 25 novembre 2024, n. 190 recante “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili” (c.d. “Testo Unico FER”) che all’art. 3 dispone che nella ponderazione dei vari interessi coinvolti (tutela dell’ambiente, del paesaggio, della biodiversità, del patrimonio culturale e delle tradizioni agroalimentari locali), gli interventi di realizzazione di impianti produzione di energia da fonti rinnovabili, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili al loro esercizio, “sono considerati di interesse pubblico prevalente ai sensi dell’art. 16-septies della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018”. 

 

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