“I PUBBLICI POTERI E LE TECNOLOGIE DIGITALI” Camera dei Deputati – 1° febbraio 2023 Relazione di Pierluigi Piselli

“I PUBBLICI POTERI E LE TECNOLOGIE DIGITALI”

Camera dei Deputati – 1° febbraio 2023

Relazione di Pierluigi Piselli

L’intervento del Founding Partners Pierluigi Piselli è voluto essere una riflessione sulla coniugazione di una parte specifica dell’ordinamento – la contrattualistica pubblica – con la digitalizzazione.

Di seguiti i punti salienti dell’intervento:

 

Considerazioni sul contesto applicativo

Occorre sottolineare come si tratti di una operazione complessa, per due ordini di motivi:

  • la complessità insita nella normativa che regola la materia, interessata – solo negli ultimi anni – da molteplici riforme e interventi normativi (il nuovo schema di Codice è attualmente all’esame delle commissioni parlamentari);
  • la complessità del contesto, nello specifico, una pubblica amministrazione non sufficientemente pronta ed organizzata (ciò vale soprattutto per le piccole PA locali) – per l’applicazione delle nuove norme e procedure.

La digitalizzazione della contrattualistica pubblica in 3 fasi

In generale, si può dire che la digitalizzazione della contrattualistica pubblica passa attraverso tre fasi (già ho avuto modo di evidenziare tali aspetti nell’intervento che ho svolto in occasione del Primo Congresso della giustizia amministrativa presso il Consiglio di Stato nel 2019, nel contributo Public Procurement 4.0: i nuovi strumenti digital al servizio della contrattualistica pubblica  e nel Quaderno omonimo:

  1. BASICA, nella quale le centrali di committenza previste dall’art.37 del d.lgs 50/2016 utilizzano già delle procedure digitalizzate; il vantaggio, sotto questo punto di vista, è il superamento del momento cartaceo delle gare e dunque di tutte quelle problematiche legate al precedente sistema: formalismo e contenziosi ad esso connessi. Di contro, si registra il verificarsi di nuove problematiche, come ad esempio difficoltà tecniche relative al caricamento della documentazione sulla piattaforma.
  2. INTERMEDIA: gli algoritmi iniziano ad essere inseriti nel procedimento amministrativo; il RUP viene cioè aiutato dall’algoritmo nello svolgimento delle operazioni di gara. È questa una fase sperimentale, prevista nell’emanando Codice dei Contratti, in cui si sta cercando di far cooperare l’intelligenza artificiale con la persona fisica del pubblico funzionario. In tal senso, nasce una problematica: come è possibile coniugare i principi del risultato e della fiducia – principi cardine nell’impianto del nuovo codice) con il momento sperimentale portato dalla digitalizzazione, che insitamente – trattandosi di sperimentazione – presenta dei rischi da punto di vista pratico ed applicativo? Il Legislatore dovrebbe prevedere degli strumenti per gestire le incertezze e i rischi operativi legati e a questo periodo di transizione. Si pongono, infatti, una serie di questioni. Laddove venga utilizzato un algoritmo, il RUP cosa deve fare? Ammesso che l’algoritmo sia funzionante ed efficace, come scegliere tra i diversi prodotti tecnologici? Il RUP ha le competenze di scegliere fra i differenti tipi di algoritmo? Ecco, la responsabilità di questa scelta in questa fase sperimentale andrebbe regolamentata; occorrerebbero, in altri termini, delle garanzie per l’amministrazione. Ancora, si dice che l’algoritmo debba essere TRASPARENTE: ma in pratica cosa significa? Come controllarla? È un profilo molto complesso, anche perché i produttori (le società) tendono a non rendere pubbliche le modalità di funzionamento dei loro prodotti. Sarà lo Stato a darmi indicazioni in questo senso? Si tratta, del resto, di un aspetto cruciale.
  3. FINALE: l’algoritmo sostituisce il RUP; la gara diventa una procedura puramente meccanica. Non ancora pronti per questa fase, ma senz’altro ci si arriverà; e allora dovrà darsi risposta ad una serie di domande, non solo operative, ma etiche. Fino a dove posso delegare il lavoro all’algoritmo? Fino a che punto l’algoritmo può sostituire l’attività dell’uomo? Ancora:se inserisco tutte le regole in una macchina, e la macchina segue un percorso, l’atto amministrativo dove si rintraccia? Nell’algoritmo o nell’atto di aggiudicazione finale? E’ chiaro che si tratta di scenari che richiedono un attento approfondimento.

Tecnologia e Legislazione

Di fronte a questi 3 step che abbiamo delineato, pare opportuno svolgere alcune considerazioni. In primo luogo sarà importante acquisire consapevolezza sul fenomeno (“siamo di fronte ad un cambio d’epoca, non un’epoca di cambiamenti”), con convegni, corsi, incontri, utili a fare chiarezza sulle varie questioni coinvolte. Ad esempio, il nuovo Codice dei contratti parla di tecnologie basate su registri distribuiti; si allude chiaramente alla blockchain, ma quale? Che tipo di blockchain? Aperta, ristretta, collegata a criptovalute… 

E’ poi fondamentale tener presente che la tecnologia si evolve in maniera rapidissima e tutte le evoluzioni di questi strumenti vanno studiate. Di qui la grossa difficoltà per il Legislatore, che dovrà intervenire tempestivamente con strumenti normativi che siano sulla stessa lunghezza d’onda del fenomeno che si vuole normare (dunque agili e veloci).

Bisogna poi tenere conto di ulteriori e collaterali aspetti, quali la velocità delle comunicazioni, l’immaterialità degli asset, la valenza mondiale degli scambi; tutti elementi che vanno tenuti presenti nell’affrontare il tema della tecnologia, sempre con la necessità di affermare la centralità dell’uomo.

Ultime annotazioni e conclusioni

  • gli strumenti digitali applicati al diritto non dovranno mai essere lasciati solo in mano degli informatici, ma questi ultimi dovranno essere guidati dai giuristi;
  • i dati scambiati e acquisiti dagli algoritmi devono restare su territorio italiano, altrimenti rischiamo di perderne il controllo, e oggi i dati sono parte integrante del concetto di popolo, nella sua accezione più moderna, dunque elemento fondante dello Stato;
  • è necessario provvedere ad una adeguata preparazione, in senso “digitale”, degli operatori: favorendo una preparazione specifica (“le procedure camminano sulle gambe dei funzionari”)

In conclusione: la digitalizzazione delle procedure non può ottenersi con un provvedimento normativo, ma rimarrà un affermazione di principio se non si mette in atto un percorso tale da renderla operativa.

 

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