Quale futuro per i Consorzi Stabili?
Quale futuro per i Consorzi Stabili?
A cura di Avv. Alessandro Bonanni, Gloria Ciacci
Un consorzio stabile non può, per l’esecuzione dei lavori, designare una consorziata sprovvista di qualificazione SOA, altrimenti rischiando l’esclusione dalla gara, anche nell’ipotesi in cui il consorzio possieda in proprio la qualificazione.
Così si è di recente espressa l’ANAC con Delibera n. 470 del 18 ottobre 2023, tornando ad animare il dibattito in materia.
Pur riferito alle procedure di gara disciplinate ai sensi del previgente D.Lgs. n. 50/2016, il parere dell’ANAC certamente impone anche delle riflessioni sull’istituto del consorzio stabile ora regolato ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs. n. 36/2023, in attesa che si formi giurisprudenza sul nuovo Codice dei contratti pubblici.
L’ANAC, con Delibera n. 470 del 18 ottobre 2023, si è espressa in ordine alla corretta interpretazione da fornire all’art. 225, comma 13, del D.Lgs. n. 36/2023, recante la disciplina transitoria da applicare alle procedure di gara regolate dal D.Lgs. n. 50/2016.
L’art. 225, comma 13, del D.Lgs. n. 36/2023, nell’ambito delle disposizioni transitorie, dispone l’interpretazione da applicare all’art. 47 del previgente codice, prevedendo che “L’articolo 47, comma 2-bis, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, si interpreta nel senso che, negli appalti di servizi e forniture, la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l’affidamento di servizi e forniture è valutata a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati, anche se diversi da quelli designati in gara”.
L’ANAC ha chiarito che l’art. 225, comma 13, del D.Lgs. n. 36/2023 è volto ad evitare che si crei un vuoto nella disciplina con riferimento alle procedure di gare regolate dal D.Lgs. n. 50/2016. Rispetto alle procedure avviate nel vigore del vecchio codice dei contratti pubblici continua pertanto ad applicarsi la regola del cumulo alla rinfusa prevista dall’art. 36 del D.Lgs. n. 163/2006, ai sensi del quale il consorzio stabile può qualificarsi sulle base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate.
Con tale parere, l’Autorità Amministrativa coglie l’occasione per precisare che l’istituto del cd. cumulo alla rinfusa nei consorzi stabili, propriamente inteso, va unicamente riferito alla possibilità per il Consorzio stabile, privo in proprio dei requisiti, di qualificarsi per il tramite delle proprie consorziate, sommandone i relativi requisiti.
Esula quindi dall’ambito applicativo dell’istituto la diversa ipotesi in cui il consorzio pur possedendo in proprio la qualificazione, indichi un’impresa esecutrice priva di qualificazione.
Sul punto, l’ANAC, richiamando le precedenti delibere n. 76 del 22 febbraio 2023 e n. 184 del 3 maggio 2023, ha quindi confermato l’interpretazione secondo la quale la designazione di consorziate esecutrici del tutto carenti di qualificazione SOA comporterebbe l’esclusione del consorzio dalla gara, chiarendo inoltre che, nell’ipotesi in cui il RUP non dia applicazione a tale indicazione in sede di ammissione dei concorrenti, la procedura di gara dovrà essere rinnovata a partire dalla fase di esame della documentazione amministrativa.
Nello stesso senso si era precedentemente espresso anche il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 7360 del 22 agosto 2022, aveva stabilito che le imprese consorziate indicate come esecutrici debbano essere in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l’esecuzione dei lavori, a prescindere dalla qualificazione del Consorzio.
Il tema, quindi, è ancora ampiamente dibattuto. Pur essendo riferito alle procedure di gara regolate ai sensi del previgente D.Lgs. n. 50/2016, la questione posta all’attenzione dell’ANAC certamente impone delle riflessioni anche rispetto alla disciplina del consorzio stabile prevista ex art. 67 del nuovo Codice dei Contratti pubblici, nell’attesa che si formi giurisprudenza sul punto.