SOA, BLOCKCHAIN E QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE 4.0: PIERLUIGI PISELLI E STEFANO DE MARINIS ILLUSTRANO IL PROGETTO SU “ENTI LOCALI&EDILIZIA”

L’articolo “Soa e blockchain, al via un progetto per la qualificazione delle imprese 4.0”,

a cura di Pierluigi Piselli e Stefano De Marinis, pubblicato su Enti Locali & Edilizia – Il Sole24Ore del 14.7.2020

Possono le più moderne applicazioni dell’Innovazione Tecnologica, quali blockchain e intelligenza artificiale – da tempo evocate dalla dottrina più attenta a tali processi e da ultimo indicate anche in rilevanti studi commissionati dal Governo per rilanciare il Paese – contribuire a risolvere vecchie e nuove questioni al centro del dibattito che impegna, anche a livello istituzionale, il mondo della qualificazione delle imprese operanti nel campo degli appalti pubblici e privati ?

E se, in tale contesto, il mercato dei lavori pubblici ha da tempo trovato un assetto basato sulle attestazioni rilasciate dalle apposite società Organismo di Attestazione (la c.d. SOA), gli ambiti che rimangono, a cominciare da quello dei lavori privati, per non dire quello delle forniture e dei servizi, sia pubblici che privati, da tempo è alla ricerca di soluzioni operative che riscontrino diverse esigenze.

Da un lato gli acquirenti sono interessati ad una gestione sicura e di immediato, quanto unitario, accesso, dei dati necessari a selezionare nel modo più efficace il mercato degli operatori, anche tramite la creazione di propri sistemi di qualificazione, senza peraltro ripercorrere, all’interno di essi, l’intero processo di raccolta e verifica di tutti gli elementi basilari allo scopo rilevanti (ad esempio l’iscrizione alle camere di commercio ecc.), volendo viceversa partire da una serie di dati certi sulla base dei quali, poi, operare l’identificazione di settori operativi, classificazioni ecc.

Dall’altro le imprese, interessate da un lato a valorizzare le rispettive esperienze per poter utilmente competere su tali basi evitando altresì la concorrenza da parte di operatori privi delle competenze o dei requisiti richiesti, che inquinano il mercato utilizzando documentazione non veritiera o non aggiornata.

Le stesse Soa, del resto, hanno a più riprese manifestato la necessità di svolgere le loro valutazioni, e gestire i relativi processi di qualificazione, sulla base di dati certi e non controvertibili, specie laddove questi non provengano da banche dati istituzionali (si pensi all’utilizzo delle referenze rilasciate da committenti privati non tenuti a seguire le regole del codice dei contratti, o da quelli esteri).

Ultimo in ordine di tempo, non certo per rilevanza, è il tema delle agevolazioni fiscali e dei crediti d’imposta attribuiti dal decreto legge 34 (rilancio) fino al 110% della spesa (c.d. superbonus) a fronte di lavori di riqualificazione del patrimonio immobiliare privato in grado di coniugare la spinta della ripresa produttiva con la tutela dell’ambiente. Tali crediti, resi oggi largamente cedibili a terzi, possono costituire corrispettivo dell’esecuzione dei predetti lavori di riqualificazione, anche per importi non trascurabili, eseguiti da operatori economici che se ne rendono cessionari a titolo di pagamento dell’eseguito, pur essendo potenzialmente privi di qualsivoglia documentata qualificazione, a cominciare dall’idoneità soggettiva a fini antimafia. Nè, in questo senso, sembra poter esser d’ostacolo l’osservazione che, al di sotto di determinati valori (150.000 euro) determinati requisiti non possano essere richiesti e/o verificati.

Nella più importante operazione messa finora in campo dal Governo per attivare il processo anticiclico mancano, più in generale, modalità di controllo efficaci, ancorché non invasive, né d’ostacolo alla rapida implementazione dell’effetto moltiplicatore che tale politica ci si attende, volto in sostanza ad evitare che l’operazione possa tradursi nella creazione di fatturazioni non rispondenti ai reali processi attivati, intestate ad operatori economici di dubbia capacità, reputazione e finanche esistenza.

La risposta alla domanda posta in apertura apertura merita, a questo punto, una decisa risposta in senso positivo: l’innovation, in specie le tecnologie basate su registri distribuiti secondo la definizione prevista dall’articolo 8 ter della legge 11 febbraio 2019, n.12, di conversione con modifiche del decreto legge 14 dicembre 2018, n.135 può risolvere ad un tempo tutti i problemi esposti: vediamo perché.

Vale anzitutto considerare come le blockchain rappresentino uno strumento in grado di notarizzare con modalità informatiche, quindi in termini rapidi, economici e realmente efficaci, una molteplicità di elementi, sia sostanziali che procedurali, rilevanti ai fini della qualificazione di un determinato operatore e del rilascio di una qualsiasi forma di certificato che attesti tale circostanza.

In questo senso gli elementi di base di ogni processo di qualificazione, ed i relativi procedimenti, vengono resi certi, immodificabili, tracciabili ed accessibili solo a chi ne abbia titolo, rendendo in questo modo praticabili ed utili l’attività di controllo, anche ex post, dando valore all’attività svolta da chi produce l’attestazione finale o la certificazione che dir si voglia. È questa la logica indicata, ad esempio, in un recente studio messo in campo da Assonime secondo il quale la piena efficacia dei controlli ex post potrebbe essere peraltro rafforzata mediante un ampio utilizzo delle tecnologie blockchain, oggi disponibili, che rendono molto più difficile “imbrogliare le carte” .

In più, alcuni elementi di intelligenza artificiale sono in grado di rendere leggibili in modo rapido e facilmente accessibile, le informazioni di volta in volta rilevanti, che sono il substrato di qualsiasi attestato di qualificazione, rendendole certe e verificabili anche da parte di chi le deve utilizzare (il committente), così come lo stesso processo che ha portato alla loro adozione: ad esempio l’elenco delle referenze che ciascun operatore è in grado di produrre o il possesso di un certificato antimafia che lo renda idoneo ad esempio ad ottenere in pagamento un credito d’imposta.

Nè, da quest’ultimo versante, può validamente obiettarsi che quanto si propone determini costi ed oneri burocratici amministrativi contrari alle esigenze di un’economia che necessita rapidamente di ripartire, in luogo di ulteriore burocrazia; come detto, infatti, l’uso di tali soluzioni informatiche è rapido, proprio perché abbatte i tempi, grazie alla possibilità di reali ed efficaci verifiche ex post, e conseguentemente i costi dei processi attraverso l’utilizzo dell’informatica (può bastare, a volte un iphone, se inserito in un sistema idoneo).
Più in generale, grazie a tali meccanismi un committente, così come l’intero sistema, potrà essere in grado di selezionare in base ai requisiti, di leggerli, ed avere la garanzia della loro genuinità ed immodificabilità.

In questo senso, e per dimostrare che si tratta non più di parole ma di fatti concreti, le più importanti società di attestazione che agiscono nel campo dei processi qualificazione, con il supporto legale di professionisti operanti da tempo nel campo dell’Innovation Technology, hanno messo a punto un progetto operativo che viene presentato in questi giorni a Roma (15 luglio) nell’ambito di un incontro webinar i cui risultati saranno a disposizione delle autorità di Governo, oltre che di tutti gli operatori interessati.

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