QUANTIFICAZIONE DELL’INDENNITÀ DI ESPROPRIO IN PRESENZA DI IMMOBILE ABUSIVO
Con l’Ordinanza del 6 giugno 2019, n. 15410, la Sezione I della Corte di Cassazione ha avuto modo di ribadire un principio di diritto già in precedenza espresso con riferimento alla quantificazione dell’indennità di esproprio per pubblica utilità su area sulla quale insista una costruzione abusiva.
In proposito il Giudice di Legittimità ha ribadito che, alla stregua dell’art. 38, comma 2 bis, del d.P.R. n. 327 del 2001, il diritto all’indennità non è escluso dall’originaria abusività dell’edificazione, ove l’immobile, alla data dell’esproprio, sia stato fatto oggetto di una domanda di sanatoria non ancora scrutinata dalla P.A..
In tal caso, infatti, la Pubblica Amministrazione dovrà effettuare una valutazione prognostica circa la sua condonabilità; il cui esito, se positivo, impone di tenerne conto nella quantificazione dell’indennità, altrimenti restando la stessa rapportata non già alle caratteristiche oggettive del bene sottoposto ad esproprio, ma ad una circostanza affatto casuale ed insignificante, quale l’avere la P.A. deciso o meno sull’istanza di condono, anche se – per ipotesi – in violazione dei termini all’uopo previsti (Cass. n. 28694 del 2016, n. 3794 del 2019).