RATING DI LEGALITÀ: AVVIATE LE CONSULTAZIONI PER LA PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO DELL’AGCM

Con il provvedimento n. 28064 di cui alla delibera del 20 dicembre 2019, pubblicato sul bollettino AGCM del 7 gennaio 2020, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato una consultazione pubblica finalizzata a modificare alcune disposizioni del Regolamento in materia di rating di legalità, noto soprattutto alle imprese che operano nel mondo dei contratti pubblici.

Tra le modifiche proposte dall’AGCM si evidenzia la scelta di sottoporre a verifica anche gli amministratori della società controllante o della società o dell’ente che esercitano attività di direzione e coordinamento, laddove il soggetto richiedente abbia forma societaria e sia controllata o sottoposta ad attività di direzione e coordinamento da parte di altra società o ente.

Implementate anche le ipotesi di reato soggette a comunicazione.

Modificato altresì il termine per la chiusura del procedimento, che vede introdotta un’ipotesi di silenzio diniego laddove il soggetto richiedente non risponda entro trenta giorni alla richiesta di integrazione di una domanda incompleta.

Previsto, inoltre, un termine più congruo di 30 giorni per comunicare le variazioni rilevanti, ai fini dell’attribuzione del rating, che intervengano sui certificati camerali del richiedente (il termine di  10 giorni resterebbe dunque per la comunicazione degli eventi di cui all’articolo 6, commi 6 e 7, del Regolamento).

Gli stakeholders interessati avranno 30 giorni di tempo dalla data di pubblicazione del 7 gennaio 2020 per far pervenire le proprie osservazioni sulla bozza.

Nel frattempo, novità – questa volta normative – si registrano anche in tema di rating di imprese.

L’istituto è stato, infatti, da poco interessato da una modifica apportata al Codice dei contratti (artt. 83 e 95) da parte del D.L. n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 157/2019.

In particolare, all’interno degli elementi premiali che le Stazioni appaltanti potrebbero tenere in considerazione nell’attribuzione dei punteggi tecnici (quando il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa) viene inserita – con un riferimento alle c.d. “società benefit”, di cui alla  Legge 28.12.2015, n. 208 (commi 376-383 e allegati 4 – 5) – quella attività di impresa che oltre allo scopo di dividere gli utili, sia finalizzata al perseguimento del beneficio comune, operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente  nei confronti di  persone,  comunità,  territori  e  ambiente,  beni  ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.

L’introduzione di questa specifica valutazione, tuttavia, rischia di essere una novità soltanto testuale, posto che l’ANAC non ha ancora ufficializzato l’adozione del sistema di rating di impresa, che dovrebbe essere regolato da un’apposita Linea Guida (di cui ad oggi si conosce soltanto una versione di consultazione del maggio 2018).

Senza la soft law l’intero sistema premiale ANAC risulta congelato.

Tuttavia, il rinnovato interesse del Legislatore per l’istituto sembrerebbe far pensare ad un modello certamente non tramontato, che aspetta solo di essere reso operativo con l’adozione dell’apposita Linea Guida ANAC.

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