RESPONSIBILITA’ DEL SUBVETTORE NEL CONTRATTO DI TRASPORTO INTERNAZIONALE

Cass. Civile, III^, 14.7.2015, n. 14665
In relazione ad una controversia volta al risarcimento danni subiti per la perdita di merci, oggetto di un trasporto internazionale, la Suprema Corte ha ritenuto che, nel caso di contratto di subtrasporto, le norme della Convenzione di Ginevra non ostano all’applicazione delle tutele offerte dalla disciplina del codice civile in materia di contratto a favore di terzo.
Difatti, la Cassazione Civile ha statuito che “l’adesione manifestata dal destinatario con la richiesta di riconsegna della merce trasportata corrisponde alla dichiarazione del terzo di voler beneficiare alla stipulazione in suo favore“.
Quindi, nel caso in cui il vettore abbia affidato di sua iniziativa l’esecuzione totale o parziale del trasporto di cose ad altro vettore, il contratto di subtrasporto si configura quale contratto a favore di terzi. Pertanto il destinatario, quale beneficiario del contratto, sarà legittimato ad esercitare anche nei confronti del subvettore azione del risarcimento del danno per perdita o avaria delle cose trasportate.

 

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