REVIREMENT DELLE SEZIONI UNITE SUL DIRITTO AL CONTRADDITTORIO ENDOPROCEDIMENTALE

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione tornano ad esprimersi sul diritto dei contribuenti ad un contraddittorio nella fase pre-contenziosa.

Dopo altre due sentenze a Sezioni Unite, negli ultimi due anni, ieri (9.12.15), è stata depositata la – tanto attesa – sentenza n. 24823, secondo cui nel nostro ordinamento non è previsto un obbligo generalizzato per l’Amministrazione di attivare il contraddittorio prima dell’emissione dell’atto impositivo, salvo non sia espressamente previsto per legge.

Tale “obbligo” di contraddittorio, essendo – come noto – di origine comunitaria, sarebbe ricollegabile solo a favore dei tributi “armonizzati”. Tuttavia, anche in tal caso, sarà onere del contribuente dimostrare che il contraddittorio preventivo sia necessario e concretamente risolutivo della controversia, comportando la nullità dell’atto, emesso senza il suo precedente svolgimento.

Pertanto, i predetti principi, da oggi, in ossequio all’indirizzo nomofilattico della Cassazione, dovrebbero guidare gli operatori del diritto circa la non obbligatorietà del contraddittorio preventivo agli accertamenti c.d. “a tavolino”.

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