RISARCIMENTO INTEGRALE DEL DANNO AL PROFESSIONISTA ILLEGITTIMAMENTE ESCLUSO DA UNA GARA

Cass. Civ. Sez. III, 8.6.2015, n. 11794

La Suprema Corte  ha affermato il diritto all’integrale risarcimento del danno,  per  lesione dell’ interesse legittimo pretensivo, ossia di un interesse diretto al conseguimento di uno specifico provvedimento amministrativo e della connessa utilità sostanziale.

Con tale pronuncia, la Corte di Cassazione ha riconosciuto ad un architetto, illegittimamente escluso da una gara, il diritto all’integrale  risarcimento del danno in entrambi le sue componenti, di danno emergente  e di  lucro cessante valutando quest’ultimo anche in ragione del mancato incremento del curriculum del professionista escluso.

Ed infatti, a parere della Suprema Corte, nel determinare il danno risarcibile in ipotesi, il giudice è tenuto a  svolgere  un giudizio prognostico per valutare quali sarebbero state le reali possibilità di successo di chi agisce per il risarcimento  in caso di regolare andamento della gara.

Spetta, cioè, al giudice operare una valutazione in concreto del guadagno che il soggetto che si assume leso avrebbe percepito se la gara si fosse svolta regolarmente.

Sulla scorta di tale principio, la Suprema Corte ha cassato la sentenza dei giudici di merito, affermando che nella determinazione del danno “il partecipante alla pubblica gara illegittimamente pretermesso, ha diritto all’integrale risarcimento dei danni subiti, a fronte della colpa dell’amministrazione nel preferirgli un altro concorrente, qualora risulti accertato che se la gara si fosse svolta regolarmente ne sarebbe risultato vincitore”.

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