SOCIAL NETWORK E TRASPARENZA INFORMATIVA SUI “COSTI” DEL SERVIZIO. LA RECENTE SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO NEL CASO AGCM C. FACEBOOK
Il commento a cura dell’Avv. Luca D’Agostino
Che l’economia digitale sia basata sulla aggregazione dei dati e sulla profilazione degli utenti è una realtà ormai sotto gli occhi di tutti. L’utente medio del web sembra aver maturato una certa consapevolezza del valore delle proprie informazioni personali per ottenere l’accesso a determinati servizi online, asseritamente gratuiti.
Spesso si tratta di un “accordo tacito” tra l’utente e la piattaforma, non formalizzato in alcun documento contrattuale e tantomeno nelle condizioni generali del servizio. Risulta dunque coerente impostare l’informativa al consumatore in termini di gratuità del servizio? Oppure occorre esplicitare l’esistenza di un corrispettivo, che l’utente paga in dati personali anziché in denaro?
Un tale interrogativo ha interessato una nota vicenda giudiziaria, culminata nella sentenza 29 marzo 2021 n. 2631 con cui il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dalla nota piattaforma social Facebook avverso la sentenza con cui il TAR Lazio aveva confermato (in parte) il provvedimento sanzionatorio dell’AGCM.
L’Autorità contestava al provider di aver tenuto alcune pratiche commerciali scorrette in violazione del Codice del Consumo, con riferimento in particolare alla inadeguatezza delle informazioni sulla fruizione per finalità commerciali dei dati (stante il riferimento alla gratuità della fruizione del servizio, che avrebbe indotto il consumatore a decisioni di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso), per la quale veniva irrogata una onerosa sanzione pecuniaria.
Poiché il TAR Lazio aveva respinto le censure dedotte con riferimento a tale parte del provvedimento, il Consiglio di Stato torna ad affrontare il tema della trasparenza informativa sui “costi” del servizio.
Dalla prospettiva giuridica risulta decisamente problematico considerare la cessione dei dati (o per meglio dire, l’autorizzazione al trattamento) quale “corrispettivo” per la fornitura del servizio. Il trattamento dei dati dà certamente luogo a una attività economicamente valutabile, ma investe nella sua essenza un profilo di tutela di diritti fondamentali della persona di carattere non patrimoniale.
Eppure, secondo il Consiglio di Stato è proprio l’esigenza di «garantire “tutele multilivello” che possano amplificare il livello di garanzia dei diritti delle persone fisiche» a giustificare una trasparenza informativa sull’onerosità del servizio, «anche quando un diritto personalissimo sia “sfruttato” a fini commerciali, indipendentemente dalla volontà dell’interessato-utente-consumatore».
Nel respingere il ricorso il Collegio mette in evidenza come non si tratti di una “commercializzazione del dato personale da parte dell’interessato”, ma dello sfruttamento del dato personale da parte di un terzo soggetto che lo utilizzerà a fini commerciali, circostanza che richiede una certa chiarezza nelle condizioni di utilizzo della piattaforma informatica.
Seguendo questa impostazione, il Consiglio di Stato ha posto in chiara evidenza la necessità di una trasparenza informativa sui costi del servizio che, al di là dei profili strettamente legati alla privacy, debbono trovare adeguato riscontro anche nella documentazione e nelle informative contrattuali.