SUL CONFLITTO D’INTERESSE DEGLI AFFIDATARI DI INCARICHI DI PROGETTAZIONE

Il commento a cura dell’ Avv. Patrizio Giordano e  delle Dott.ssa Silvana Cirillo

 

Il T.A.R. Lazio, sede di Roma, in una recentissima sentenza, si è pronunciato in merito alla fattispecie di conflitto d’interessi prevista dal combinato disposto degli artt. 24 comma 7 e 42 del Codice dei contratti pubblici.

Nel caso di specie, la ricorrente, terza aggiudicataria, contestava la legittimità dell’ammissione alla gara degli operatori economici che si erano collocati ai primi due posti della graduatoria. In particolare, la stessa lamentava che i progettisti designati da parte della prima e seconda classificata per la progettazione esecutiva dell’appalto risultavano essere gli stessi soggetti che si erano aggiudicati la precedente gara per la redazione della progettazione definitiva, in violazione del divieto normativo di affidare l’appalto integrato a operatori che abbiano realizzato la progettazione a base di gara.

Condividendo la linea difensiva sostenuta dalla società ricorrente, assistita in giudizio dagli avvocati Pierluigi Piselli, Alessandro Bonanni e Alessio Cicchinelli, la Sez. II quater, con sentenza n. 10914 del 25.10.21, ha ritenuto esistente ipso iure la fattispecie di conflitto di interesse contemplata dal combinato disposto degli artt. 24, co. 7 e 42 del Codice dei contratti pubblici, con riconoscimento di un vero e proprio divieto di partecipazione in tutti i casi in cui gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara intendano candidarsi per l’affidamento di commesse pubbliche in relazione alle quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione.

Secondo il T.A.R., infatti, con la codificazione delle norme anzidette, “il Legislatore ha ritenuto, ex ante, che siffatta commistione di ruoli sia potenzialmente idonea a creare una situazione di vantaggio competitivo tale da falsare la concorrenza e, dunque, sulla scorta di tale aprioristica valutazione, ha imposto un vero e proprio divieto di partecipazione”; con la conseguenza per cui l’eventuale esonero dall’applicazione di siffatto divieto, per come prevista dall’ultimo inciso dell’art. 24 comma 7 codice appalti, “risulta condizionata all’effettiva dimostrazione, da parte dell’interessato, dell’intervenuta sterilizzazione in concreto, di siffatte posizioni di vantaggio”. Tuttavia, nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto non dimostrate, da parte degli interessati, le eventuali circostanze ostative all’operatività della causa escludente, con conseguente pronuncia di illegittimità dell’operato della Stazione appaltante, nella parte in cui ha ritenuto di poter ammettere al confronto competitivo le prime due graduate.

 

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