IL T.A.R. LAZIO SUL CORRETTO USO DEL POTERE DELL’ANAC DI ANNOTAZIONE DELLE IMPRESE NEL PROPRIO CASELLARIO INFORMATICO
Approfondimento a cura dell’Avv. Alessio Cicchinelli e del Dott. Giovanni Colocrese
La vicenda
Il T.A.R. Lazio, sede di Roma, sez. I quater, con sentenza n. 9451, pubblicata l’11.7.2022, si è pronunciato sul corretto utilizzo del potere dell’ANAC di annotazione delle imprese nel Casellario informatico dell’Autorità, ex art. 213 co. 10 del D.Lgs 50/2016. In questa sede il Giudice Amministrativo ha definito i limiti applicativi dello strumento, tratteggiandone la ratio e le finalità.
Nello specifico, la sentenza prende le mosse da una vicenda che vede protagonista la Provincia Autonoma di Trento, in qualità di stazione appaltante di una gara per l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei rispettivi lavori per una scuola elementare.
L’aggiudicazione dell’appalto, una volta disposta a favore di un raggruppamento temporaneo di imprese, subiva una revoca provvedimentale da parte della stazione appaltante, poiché – si legge nella determinazione dell’ente – “la documentazione tecnica prodotta dal costituendo RTI non è risultata idonea a comprovare i valori della trasmittanza termica “Uf” offerti per gli elementi OT 3.2. e OT.3.4. sulla base delle caratteristiche tecniche inderogabili definite in sede progettuale e poste in gara”. In altri termini, l’operatore economico subiva la revoca dell’aggiudicazione originariamente disposta nei suoi confronti in considerazione della non conformità della documentazione tecnica prodotta rispetto alle caratteristiche tecniche contenute nel progetto posto a base di gara.
Il RTI contestava la revoca subita innanzi al T.A.R. competente. Il Giudice Amministrativo, ad esito della vicenda processuale, respingeva il ricorso e confermava la bontà della scelta operata dall’Ente.
Parallelamente, l’ANAC, in seguito alla trasmissione della determinazione da parte della Stazione appaltante, avviava un procedimento per l’annotazione della notizia nel Casellario informatico nei confronti di tutte le imprese componenti il raggruppamento, secondo quanto disposto dall’art. 213 co.10 del D.Lgs. 50/2016 e lo concludeva con l’annotazione della segnalazione nell’Area B del Casellario nei confronti di tutti i componenti del costituendo RTI, sottolineando che “al termine dell’istruttoria per l’iscrizione della notizia segnalata nel casellario informatico (…), l’Ufficio considera utile la notizia segnalata e pertinente con le finalità di tenuta del Casellario in quanto riconducibile alla risoluzione del contratto per grave illecito professionale”.
Avverso tale provvedimento, veniva proposto ricorso al T.A.R. Lazio, sede di Roma
La sentenza del T.A.R. Lazio
Il T.A.R. Lazio ha accolto la richiesta dell’operatore economico di annullamento del provvedimento di annotazione.
Sul tema, il Giudice Amministrativo ha proceduto nel delineare i limiti funzionali del potere in esame, rammentandone la ratio: essa consisterebbe non tanto nel dispiegare un effetto sanzionatorio, quanto nel rendere edotte le stazioni appaltanti circa la vita professionale dei diversi operatori economici con cui si interfaccia.
Nel caso di specie, viene esclusa la possibilità, da parte dell’ANAC, di annotare il provvedimento adottato dalla Stazione appaltante, perché non risulterebbe verificata la fattispecie di risoluzione del contratto per grave illecito professionale; ed infatti, precisa il T.A.R., “la presentazione di una proposta migliorativa che rende l’offerta tecnica difforme da quanto richiesto dalla lex specialis non è, sotto alcun profilo, una fattispecie assimilabile alla risoluzione per grave illecito professionale”.
Il T.A.R. Lazio a tal proposito infatti specifica che “la fattispecie da ultimo richiamata, infatti, presuppone da un lato l’esistenza di un contratto in essere e dall’altro la commissione da parte dell’operatore economico «di una condotta – collegata all’esercizio dell’attività professionale – contraria ad un dovere posto da una norma giuridica sia essa di natura civile, penale o amministrativa», ovvero di condotte caratterizzate da un evidente disvalore e tali da rendere dubbia l’integrità e l’affidabilità dell’operatore economico che le pone in essere. (…) Nessuna delle due circostanze ricorre al contrario nella diversa fattispecie che viene in rilievo nella vicenda odierna.”
Accanto al corretto inquadramento giuridico della vicenda, il Giudice Amministrativo ha stabilito, anche sulla scorta di una certa impostazione cautelativa rispetto all’uso dello strumento dell’annotazione, che “l’Autorità deve sempre motivare in ordine all’utilità dell’annotazione e che – conseguentemente – anche nelle ipotesi di decadenza dall’aggiudicazione l’ANAC ha il dovere di valutare, in concreto, se il fatto che ha dato origine al provvedimento dell’amministrazione è rilevante al fine di una valutazione sull’affidabilità e sull’integrità della società da parte delle stazioni appaltanti”.
In tal senso, la motivazione assurge a momento fondamentalmente giustificativo dello strumento in esame, da cui far discendere (o meno) l’efficacia e la validità dello stesso. Nel dispositivo della sentenza in commento si legge infatti che “è evidente l’illegittimità del provvedimento impugnato che si fonda su una motivazione in parte errata e in parte insufficiente e apodittica”.
Il T.A.R., dunque, impone all’ANAC, per l’adozione di un provvedimento di annotazione, una rigorosa motivazione, in assenza della quale non risultano in alcun modo verificati i presupposti per l’esercizio del potere de quo.
Ebbene, il Giudice Amministrativo propende ancora una volta per un utilizzo coscienzioso del potere di annotazione, verificata la funzione “informativa” e non già punitiva dello strumento offerto dall’Ordinamento. Ciò, a maggior ragione, deve dirsi laddove il potere di annotazione dell’ANAC sul casellario informatico di notizie utili inerenti alla ‘storia’ dell’operatore economico può aiutare a definire, caso per caso, il concetto fondamentale di grave errore professionale, quale presupposto per l’eventuale esclusione dalle gare ex art. 80, co. 5, lett c), del D.Lgs. n. 50/16.
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