Tracciabilità dei flussi finanziari: l’aggiornamento delle Linee guida ANAC e l’estensione degli obblighi in capo agli Enti del Terzo Settore

Tracciabilità dei flussi finanziari: l’aggiornamento delle Linee guida ANAC e l’estensione degli obblighi in capo agli Enti del Terzo Settore 

Approfondimento a cura dell‘Avv.Alessandro Bonanni e dell’Avv. Chiara Pisano

Con Delibera n. 371/2022 l’ANAC ha aggiornato le proprieLinee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, a suo tempo adottate con la Determina n. 4/2011, la cui ultima modifica risaliva a maggio 2017 (Delibera n. 556).

 

 

ADEMPIMENTI SU CUI SI FONDA LA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Prima di entrare nel merito dell’aggiornamento intervenuto, è opportuno premettere la rilevanza che il tema della tracciabilità dei flussi finanziari occupa all’interno dell’esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture: in linea generale, tutti i flussi finanziari collegati ad un contratto pubblico di appalto di lavori, servizi o forniture devono essere tracciati, in modo tale che ogni incasso e pagamento possa essere controllato e si possa in tal modo prevenire il rischio di infiltrazioni malavitose nelle commesse pubbliche.

In particolare, i principali adempimenti su cui si fonda la tracciabilità dei flussi finanziari sono essenzialmente tre:

  • utilizzo per i pagamenti di strumenti tracciabili che consentano di ricondurre la movimentazione, anche tramite la causale, alla commessa pubblica interessata dal flusso finanziario;
  • utilizzo di conti correnti dedicati per gli incassi e i pagamenti inerenti a movimentazioni finanziarie derivanti da contratto pubblico;
  • previsione di specifici obblighi e clausole contrattuali inerenti al rispetto dei vincoli della tracciabilità dei flussi finanziari nei vari rapporti negoziali intercorrenti tra i soggetti riconducibili alla c.d. “filiera delle imprese”.

La complessità degli adempimenti imposti dalla normativa, e la vastità delle possibili casistiche di incerta collocazione giuridica, hanno da subito indotto l’ANAC ad intervenire in materia con una propria delibera, la n. 4 del 2011, con la quale ha chiarito ulteriormente l’ambito di applicazione delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, indicato la normativa da applicare nei casi dubbi ed esemplificato una serie di casistiche specifiche.

Preme comunque ricordare anche che la L. n. 136/2010 e le Linee Guida ANAC che ad essa fanno riferimento non esauriscono il novero dei riferimenti normativi e di prassi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Infatti, con riguardo alle infrastrutture strategiche e agli insediamenti produttivi occorre tenere conto anche del dettato del D.L. n. 90/2014 (convertito in L. n. 114/2014) e delle Linee guida per il monitoraggio finanziario delle grandi opere emanate dal CIPE (Delibera n. 15/2015).

MODIFICHE INTRODOTTE DALLA DELIBERA

Riepilogati alcuni degli elementi salienti della complessa tematica della tracciabilità dei flussi finanziari, si possono ora esaminare le modifiche introdotte dalla Delibera n. 371/2022, precisando sin d’ora che la struttura delle citate Linee guida è rimasta pressoché inalterata, fatte salve alcune significative novità correlate all’entrata in vigore del Codice del terzo settore e alle modifiche apportate al Codice dei Contratti Pubblici dal c.d. “Decreto Semplificazioni” (D.L. n. 76/2020).

Infatti, come recepito anche nelle nuove Linee Guida, il Decreto Semplificazioni è intervenuto sulle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 che regolano gli affidamenti di servizi sociali realizzando il coordinamento tra i due sistemi normativi (Codice del terzo settore e Codice dei Contratti Pubblici) e adeguando le disposizioni nazionali alle previsioni della Direttiva 24/2014 e alle più recenti indicazioni della giurisprudenza costituzionale e amministrativa (modificando, in particolare, gli articoli 30, comma 8, 59, comma 1, e 140, comma 1 del D.Lgs n. 50/2016).

ELENCO PUNTUALE MODIFICHE

Ciò posto, il nuovo testo delle Linee guida, innovato nel paragrafo 3.5 (rubricato “servizi sanitari e sociali”):

  • ha individuato la disciplina applicabile alle diverse forme di collaborazione con gli Enti del terzo settore e di affidamento agli stessi di servizi sociali, distinguendo varie casistiche;
  • ha stabilito il principio per cui la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari troverebbe applicazione ogni qual volta si disponga di risorse pubbliche, e anche a prescindere dalla natura del rapporto intercorrente tra la pubblica amministrazione e il contraente che riceve tali risorse (e, quindi, anche ai contratti “estranei” o “esclusi” rispetto al D.Lgs. n. 50/2016);
  • su tale presupposto, ha affermato che la disciplina della tracciabilità debba trovare applicazione agli affidamenti di servizi sociali;
  • ha richiamato il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 72 del 31 marzo 2021 (recante le «Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli articoli 55-57 del Codice del terzo settore») per confermare l’applicazione del regime della tracciabilità dei flussi finanziari agli istituti disciplinati dagli artt. 55-58 del Codice del Terzo Settore (che appunto rappresentano fattispecie estranee rispetto al codice dei contratti pubblici);
  • ha rilevato che la disciplina in esame si applica anche alle prestazioni di servizi socio-sanitari erogate in regime di accreditamento secondo le disposizioni nazionali e regionali in materia. In tale ambito, attesa la peculiarità di queste fattispecie, è stata indicata dall’ANAC la possibilità di ricorrere a misure di semplificazione degli adempimenti. In particolare, con riferimento ad alcune tipologie di prestazioni erogate dai soggetti privati in regime di accreditamento, la stazione appaltante potrà acquisire il CIG in occasione della sottoscrizione della convenzione con l’operatore economico accreditato e riportare lo stesso in tutti i pagamenti disposti in attuazione della convenzione. A sua volta, l’operatore economico dovrà riportare il CIG negli strumenti di pagamento utilizzati nell’ambito della filiera delle imprese secondo le indicazioni contenute nelle Linee guida;
  • ha precisato infine che analoghe modalità di acquisizione del CIG potranno essere utilizzate con riferimento al collocamento dei minori, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria Minorile, in comunità socio-educative accreditate presso gli Albi Regionali del territorio nazionale, per il collocamento o per il ricovero di soggetti disabili in strutture accreditate, per il ricovero in strutture RSA per anziani, per la frequenza di centri diurni per minori o per disabili e per la frequenza di centri socio educativi. In tal caso, il CIG è acquisito all’atto della sottoscrizione della convenzione con il soggetto accreditato ed è riportato sul provvedimento che dispone ciascun collocamento e nei pagamenti effettuati in forza della convenzione. L’operatore economico accreditato dovrà quindi riportare il CIG negli strumenti di pagamento utilizzati nell’ambito della filiera delle imprese secondo le indicazioni contenute nella determinazione di ANAC.

CONCLUSIONI

In sintesi, ciò che emerge dall’innovato testo delle Linee Guida è una estensione delle ipotesi nelle quali è necessario adempiere agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, con l’introduzione però di elementi di semplificazione per talune casistiche.

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Tracciabilità dei flussi finanziari
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